USO IN DEROGA NEI PET: L'EUROPA MODIFICHI LA CASCATA

La Fnovi ha pubblicato il testo integrale del documento "Farmaco veterinario: uso in deroga" (http://www.fnovi.it/comunicazioni/Il-Documento-Fnovi-sull%5C%27uso-in-deroga-del-farmaco_909.html) presentato il 24 febbraio scorso al Ministero della Salute. Il testo analizza l'istituto della deroga nella legislazione europea e nel suo recepimento nazionale, individuando criticità e possibili soluzioni basate su una dettagliata casistica professionale.

Le numerose istanze individuate nel documento vengono, di volta in volta, indirizzate alle autorità europee e nazionali, a seconda degli ambiti di competenza e dell'opportunità di agire a monte sul dettato europeo oppure sul suo recepimento (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06193dl.htm) nazionale.

Per quanto riguarda l'uso in deroga negli animali d'affezione, il documento elabora una proposta di modifica della normativa che potrà realizzarsi agendo sull'originaria Direttiva 2001/82/CE (http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/pharmaceutical_and_cosmetic_products/l21231_it.htm), riscrivendone l'articolo 10 ed in particolare la successione della cosiddetta cascata prevendendo che in mancanza di un medicinale veterinario autorizzato l'animale possa essere trattato "con il medicinale ritenuto piů idoneo dal medico veterinario". La revisione proposta dell'articolo 10 è la seguente:

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per curare una determinata affezione di specie non destinate alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile possa, in funzione del meccanismo e dell'effetto cercato, trattare l'animale interessato:
a) con un medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro interessato a norma della presente direttiva o del regolamento (CE) n. 726/2004 per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione della stessa specie; oppure
b) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a): con il medicinale ritenuto piů idoneo dal medico veterinario

La proposta di revisione si motiva anche in base alla considerazione che sugli animali d'affezione non esistono rischi per la sicurezza alimentare. E inoltre, fermo restando l'obbligo di utilizzare un medicinale autorizzato per la specie e per l'affezione che intende curare, la revisione della cascata parte dal presupposto che non possa dirsi in linea con gli obiettivi di benessere animale il costringere il medico veterinario a ricorrere ad " equilibrismi terapeutici incomprensibili, richiesti da quadri normativi spesso avulsi dalla realtà e sordi alle istanze della professione".

http://www.anmvioggi.it/files/DOCUMENTO%20INTEGRALE%20FNOVI%20FARMACO%20VETERINARIO%20USO%20IN%20DEROGA.pdf

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