STOP AL MERCURIO ANCHE IN VETERINARIA

Allo scopo di limitare il più possibile le emissioni di mercurio nell'ambiente l'Unione Europea ha varato una direttiva (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:257:0013:0015:IT:PDF), già recepita dall'Italia con decreto ministeriale del 30 luglio 2008, che introduce restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio.

In questi giorni, la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha diffuso una circolare di chiarimenti, precisando che il Dm di recepimento "è applicabile anche ai termometri e altre apparecchiature sanitarie di misura nel settore veterinario". Anche la circolare (http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1836_allegato.pdf) del 15 gennaio scorso sullo smaltimento delle giacenze dei prodotti non venduti presenti nel canale distributivo "si ritiene valida anche per il settore veterinario".

Per quanto attiene i termometri per la misurazione della temperatura corporea, la nota ministeriale precisa che "questi non potranno essere più commercializzati a partire dal 3 aprile 2009. Da tale data, pertanto, il fabbricante non potrà più immettere tali termometri nel canale distributivo (grossista, distributore) né sarà consentita al fabbricante stesso ed a qualsiasi soggetto della filiera della commercializzazione (grossisti, distributori, venditori al dettaglio) vendere gli stessi". La nota precisa che il provvedimento restrittivo "non riguarda i termometri a mercurio per la misurazione della temperatura corporea giù in uso o già acquistati dall'utilizzatore finale".

Per quanto riguarda invece gli sfigmomanometri e le apparecchiature di misura contenenti mercurio, utilizzate nel settore sanitario, questi prodotti non potranno più essere vendute al grande pubblico a partire dal 3 aprile 2009. La vendita di questi strumenti di misurazione- diversi dal termometro, è consentita "solo a professionisti di settore o a strutture sanitarie".
La Commissione Europea si è impegnata ad esaminare, entro il 3 ottobre 2009, la disponibilità di alternative che consentano la sostituzione di questi prodotti anche per quanto riguarda l'uso professionale.

La nota conclude precisando che "le giacenze dei prodotti non venduti, presenti nel canale distributivo, dovrebbero essere restituite al fabbricante affinchè quest'ultimo provveda allo smaltimento finalizzato al recupero del metallo e al suo utilizzo in altri settori industriali".

http://www.anmvioggi.it/files/LA%20CIRCOLARE%20DELLA%20DGSAFV.PDF

http://www.anmvioggi.it/files/DECRETO%2030%20LUGLIO%202008.pdf

fonte ANMVIOGGI

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