REGOLE DELLA PUBBLICITA' SANITARIA ONLINE

LE REGOLE DELLA PUBBLICITA' SANITARIA ONLINE

 

Fra le innovazioni della nuova deontologia medico-veterinaria è senza dubbio da annoverare la regolamentazione della pubblicità sanitaria attraverso Internet, sia esso inteso come siti web che come comunicazioni a mezzo posta elettronica. Colmando un vuoto anacronistico, la FNOVI ha infatti dettagliatamente previsto il ricorso al World Wide Web nelle Linee Guida sulla Pubblicità Sanitaria inerenti l'applicazione dell'art. 48 del Codice Deontologico, presentate ieri a Roma agli Ordini Provinciali.

Le Linee Guida, realizzate con il coordinamento del Consigliere Carla Bernasconi, sono riferite "a qualsivoglia forma di pubblicità informativa" e " con qualsiasi mezzo diffusa".

Per quanto riguarda nello specifico le forme di pubblicità tramite Internet, il veterinario (in caso di strutture sanitarie tale onere compete al Direttore Sanitario) dovrà comunicare all'Ordine provinciale di iscrizione di aver attivato il sito, dichiarandone la conformità alle previsioni deontologiche e alle stesse Linee Guida. L'informazione tramite siti Internet- rispondente al D. Lgs n. 70 del 9 aprile 2003- dovrà contenere: il nome, la denominazione o la ragione sociale; il recapito professionale o la sede legale; gli estremi che permettono di contattare il medico veterinario rapidamente e di comunicare con lo stesso direttamente ed efficacemente, anche tramite l'indirizzo di posta elettronica; l'Ordine provinciale presso cui è iscritto e il numero di iscrizione; gli estremi della laurea e dell'abilitazione e l'Università che li ha rilasciati; la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il messaggio informativo è diramato nel rispetto delle norme vigenti; il numero della partita IVA qualora eserciti un'attività soggetta ad imposta. Inoltre il sito dovrà contenere gli estremi della comunicazione inviata all'Ordine provinciale relativa all'autodichiarazione del sito Internet.

I siti devono essere registrati su domini nazionali italiani e/o dell'Unione Europea, a garanzia dell'individuazione dell'operatore e del committente pubblicitario. Il sito non deve ospitare spazi pubblicitari (cosiddetto "banner" e pop-up) o fare riferimento a prodotti di industrie farmaceutiche, alimentari o di dispositivi medici legati all'esercizio dell'attività professionale ed è vietato l'inserimento di link a siti di Aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi medici; sono esclusi da tale divieto gli spazi pubblicitari tecnici la cui presenza sul sito ha lo scopo di fornire all'utente strumenti utili di visualizzazione dei dati (ad esempio: software per leggere documenti, software per la compressione dei dati, ecc.) a condizione che si tratti di programmi shareware o freeware.

E' consentita sul sito l'indicazione di link a siti di istituzioni pubbliche di rilievo nazionale (Ministero della Salute, FNOVI), e locale (Regioni, Province, Comuni), a banche dati di carattere scientifico in ambito sanitario ed a società scientifiche senza fini di lucro. Viola la deontologia l'ospitare sul sito web e sul canale internet spazi pubblicitari o link riferibili ad attività pubblicitaria di aziende farmaceutiche o tecnologiche operanti in campo sanitario. La deontologia non consente inoltre la pubblicizzazione e la vendita, nel caso di Internet tramite collegamenti ipertestuali, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio.

L'utilizzo della posta elettronica nei rapporti con i clienti è consentito alle seguenti condizioni: ogni messaggio deve contenere l'avvertimento che la visita medica rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico e che i consigli forniti via email vanno intesi come meri suggerimenti di comportamento; va altresě riportato che trattasi di corrispondenza aperta; è rigorosamente vietato inviare messaggi contenenti dati sanitari di un paziente ad altro cliente o a terzi; è rigorosamente vietato comunicare a terzi o diffondere l'indirizzo di posta elettronica dei clienti, in particolare per usi pubblicitari o per piani di marketing clinici; l'utilizzo della posta elettronica nei rapporti fra colleghi ai fini di consulto è infine consentito nel rispetto delle norme sulla Privacy.

Fonte ANMVIOGGI del 16/04/07

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