Rc professionale: la struttura risponde in solido con il medico

Il Tribunale di Piacenza riconosce la responsabilità professionale della stuttura sanitaria anche se a sbagliare è stato il medico. Sussiste comunque un collegamento tra la prestazione del medico e l'organizzazione aziendale.
Non discolpa la struttura sanitaria nemmeno la circostanza che il medico non sia legato alla struttura da un rapporto di lavoro subordinato. Anche se non c'è "colpa organizzativa" (che si ha quando la responsabilità è autonomamente in capo alla struttura), la struttura risponde comunque dei danni in solido col medico.

E non ha importanza nemmeno il fatto che il medico abbia stipulato col paziente un contratto distinto e autonomo. Per il Tribunale, la prestazione della struttura e quella del medico sono collegate come prestazione indivisibile ad attuazione congiunta. Pertanto, l'inadempimento di uno soltanto dei co-obbligati obbliga anche l'altro al risarcimento.

La massima
Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura o ente ospedaliero, ha la sua fonte in un contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura o dell'ente, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura o dell'ente nei confronti del paziente, ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'articolo 1218 Cc, non solo all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico; ma anche, in virtů dell'articolo 1218 Cc, all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. Nel rito ordinario, è inammissibile, pur se formulata prima del decorso del termine delle preclusioni istruttorie, la richiesta probatoria relativa a circostanze per la prima volta dedotte dopo lo spirare delle preclusioni assertive.

fonte Anmvioggi

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