RABBIA, LA NUOVA ORDINANZA E' IN VIGORE

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre, la nuova ordinanza ministeriale (http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-07&task=dettaglio&numgu=285&redaz=09A14662&tmstp=1260361213046) per la prevenzione della rabbia nelle Regioni del Nord Est è entrata in vigore. Le misure previste avranno 24 mesi di validità e potranno essere estese ad altri territori in base alla situazione epidemiologica.

Al fine di accelerare le operazioni di vaccinazione dei cani di proprietà le regioni e province autonome, previo accordo con gli Ordini veterinari provinciali, possono avvalersi anche di veterinari liberi professionisti. E' consigliata la vaccinazione antirabbica precontagio di gatti, furetti e altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili presenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio.

Verso le zone a rischio di contagio- validità della vaccinazione

I cani, i gatti e i furetti al seguito di persone dirette anche temporaneamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno ventuno giorni prima dell'arrivo e da non oltre undici mesi. (articolo 1, comma 1)

Quanto disposto deve essere applicato dai cittadini che si recano (o si recheranno) con animali al seguito verso il territorio delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Per quanto riguarda la validità della vaccinazione la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha precisato (http://www.anmvioggi.it/files/PRECISAZIONI%20DELLA%20DGSAFV%20SULL-OM%2026%20NOVEMBRE%202009.pdf) che il periodo massimo di 11 mesi si applica ai vaccini la cui validità indicata dal produttore è di un anno. Per quanto riguarda invece i vaccini la cui validità indicata dai produttori è di 24 mesi ovvero 36 mesi il periodo da tenere presente è rispettivamente di 23 mesi e 35 mesi.

Cani di proprietà di residenti-gatti e furetti- liberi professionisti

I cani di proprieta' di persone residenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato. (art. 2, comma 1)

Nell'ambito del coordinamento previsto dall'Ordinanza ministeriale all'articolo 8, sono state definite come aree di vaccinazione obbligatoria dei cani di proprietà l'intero territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, gli interi territori delle Province Autonome di Trento e Bolzano, l'intero territorio della Provincia di Belluno, parte nord delle Province di Treviso e Vicenza, parte est della Provincia di Venezia; sulla base della valutazione del rischio dette aree saranno estese a comprendere interamente le Province di Venezia, Padova, Vicenza Treviso e Verona.

Al fine di accelerare le operazioni di vaccinazione dei cani di proprietà le regioni e province autonome, previo accordo con gli Ordini veterinari provinciali, possono avvalersi anche di veterinari liberi professionisti. E' consigliata la vaccinazione antirabbica precontagio di gatti, furetti e altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili presenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio.

Attività venatoria

Nell'ambito del coordinamento di cui al successivo art. 8 sono stabiliti i provvedimenti piu' restrittivi atti a regolamentare la circolazione dei cani ivi compresa la pratica venatoria. (art.3, comma 2).
Il coordinamento ha richiesto alle Autorità delle Regioni e Province Autonome di disporre il divieto della caccia con il cane nei territori compresi nelle aree di vaccinazione nonchè della circolazione di cani, ancorchè condotti al guinzaglio, nelle zone agro-silvo-pastorali. Ciò sia per ridurre il rischio di far contrarre la malattia a questi cani, sia di eliminare l'effetto di dispersione delle volpi causato dalla presenza dei cani circolanti nelle zone a rischio. Su questa misura la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha fatto un esplicito richiamo al senso di responsabilità dei cittadini sia impegnati nella pratica venatoria, sia interessati ad altre attività, anche ludiche, che prevedono o possono prevedere la presenza di cani al seguito.

Animali condotti al pascolo, cani da soccorso, allevamento
E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio. (articolo 5 comma 1)

Fermo restando l'obbligo di vaccinazione degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nei territori interessati, la Direzione ministeriale ha precisato che detto obbligo riguarda sia gli animali condotti al pascolo in provenienza da altri territori sia quelli condotti al pascolo residenti all'interno dei territori interessati, ivi compresi quelli che dei cosiddetti greggi vaganti. Per i greggi vaganti, la movimentazione potrà essere autorizzata a condizione che vengano vaccinati anche i cani al seguito.
Inoltre, considerata la necessità di garantire le operazioni di ricerca delle persone disperse, sarà autorizzato l'uso dei cani da soccorso se vaccinati.

Considerati gli ultimi casi verificatisi, la Direzione ministeriale ritiene necessario che vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio anche gli animali sensibili che non sono condotti al pascolo ma le cui modalità di allevamento non siano tali da escludere il contatto con animali selvatici sensibili.

fonte ANMVIOGGI

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