Pubblicitŕ Sanitaria: chiarimenti del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute, con una nota dello scorso 22 ottobre a firma del Direttore Generale della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie Dr. Giovanni Leonardi, ha chiarito che l'intera materia della pubblicità sanitaria è assoggettata alle nuove disposizioni introdotte con il decreto Bersani con la "conseguente imprescindibile abrogazione sia del preventivo nulla osta dell'Ordine sia della successiva autorizzazione del Sindaco".

Questo il riscontro dato ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla Federazione e provocata dalla persistenza di dubbi interpretativi in ordine alla vigenza di alcune procedure in materia di pubblicità sanitaria.

La FNOVI in particolare aveva esposto la circostanza di essere stata raggiunta da numerosi quesiti su come conciliare le disposizioni di cui al Testo Unico delle Leggi Sanitarie (art. 201) – e cioè la necessità di ricevere l'autorizzazione del Sindaco per la pubblicità in materia sanitaria – con il Decreto Bersani.

Conformemente ai chiarimenti già pervenuti a cura della stessa Direzione, da via del Tritone era stato argomentato che, essendo stata abrogata la normativa sulla pubblicità sanitaria, erano inevitabilmente diventate inapplicabili le procedura di presentazione della domanda (in virtů del dettato dell'art. 2 della Legge 175/92 l'iscritto inoltrava, corredata da una descrizione del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti del messaggio pubblicitario, richiedendo il rilascio del preventivo nulla osta da parte dell'Ordine) con ciò risultando superato anche il dettato dell'art. 201 del TULS che, conseguentemente, era divenuto inapplicabile per sopravvenuti atti normativi di senso contrario.

Si rivolgeva quindi una richiesta di ricevere un cenno di condivisione in ordine alle argomentazioni cosě illustrate, cogliendo l'occasione per segnalare come su gran parte del territorio si continuasse a cura del Sindaco (in alcune aree del Paese tale attività è stata delegata alle ASL) a richiedere l'assolvimento delle procedure di autorizzazione, procurando cosě gravi incertezze agli enti, agli ordini provinciali e ai professionisti coinvolti.

La risposta ministeriale ha confermato l'abrogazione della legge 175/02, con ciò confermando i precedenti pronunciamenti in materia e ha informato che "l'amministrazione si è già espressa in tal senso alle diverse richieste di parere pervenute da Enti, Autorità e Amministrazioni coinvolte nella questione".

La nota si conclude argomentando che "la nuova disciplina sulla pubblicità, ai sensi della normativa richiamata è demandata agli Ordini e Collegi professionali cui compete, previo adeguamento delle norme deontologiche e dei codici di autodisciplina, vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale, affinché la pubblicità avvenga secondo criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali e di non equivocità, a tutela dei rischi derivanti da forme di pubblicità ingannevole e nell'interesse dell'utenza".

La Federazione intende comunque proseguire il dialogo con il ministero e ciò sia perché è consapevole che la periferia non ha recepito le indicazioni fornite dagli uffici centrali (molte amministrazioni e qualche comando del NAS ancor oggi elevano sanzioni ove sia accertata l'indisponibilità dell'autorizzazione ad effettuare la pubblicità sanitaria) e sia perché dal territorio continuano a pervenire sollecitazioni di intervento anche in ordine alla eventuale sopravvivenza della L. 175/92 limitatamente all'articolato disciplinante l'esercizio abusivo della professione: problematica, fra l'altro, già segnalata dalla Federazione ma non ancora puntualmente riscontrata.

Nell'immediato la Federazione si farà carico di trasferire la nota pervenuta dal Ministero della Salute oltre che agli Ordini provinciali a tutti gli assessorati alla salute delle Regioni.

Autore: Ufficio stampa Fnovi

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