E' in vigore il Regolamento Europeo che vieta la commercializzazione in territorio comunitario delle pellicce di cane e di gatto («felis silvestris» che comprenda anche le sottospecie di gatto non domestico). Agli Stati membri il compito di uniformarsi al divieto, predisporre le tecniche di identificazione delle pellicce, prevedere eventuali deroghe ( finalità didattiche e tassidermia) e definire le sanzioni.
Il bando sarà pienamente applicato a decorrere dal 31 dicembre del 2008, quando dovrà essere garantito il divieto di vendita, d'offerta in vendita e di distribuzione delle pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono. Piů che l'esportazione- che risulta in ogni caso espressamente vietata come pure la produzione a scopo di esportazione- è l'importazione ad essere al centro dell'attenzione del legislatore europeo.
Nella Comunità non esiste alcuna tradizione di allevamento di cani e di gatti da pelliccia, sebbene siano stati rilevati casi di fabbricazione di pellicce di cane e di gatto. In effetti la grande maggioranza dei prodotti contenenti pellicce di cane e di gatto presenti nella Comunità sembra provenire dai paesi terzi. E' lo stesso Regolamento a rilevare la circostanza e quindi ad affermare che il divieto di importazione risponde "alle preoccupazioni espresse dai consumatori riguardo alla possibile introduzione nella Comunità di pellicce di cane e di gatto, soprattutto poiché risulta che tali animali potrebbero essere allevati e abbattuti con crudeltà".
Nella percezione dei cittadini dell'Unione europea, infatti, "cani e gatti sono considerati animali da compagnia, per cui non è accettabile usare le loro pellicce e i prodotti che le contengono". (Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunita' e l'esportazione fuori della Comunita' di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono - GUCE 27/12/2007)
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