La sicurezza sul lavoro nelle unitŕ produttive pubbliche e private

Questo il testo della circolare FNOVI, a firma del presidente Pennocchio, riguardo le nuove misure da adottare in merito alla sicurezza sui posti di lavoro:

Circolare nr. 10/2008 del 11.12.2008

La sicurezza sul lavoro nelle unità produttive pubbliche e private alla luce del D. Lgs n. 81/2008 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Caro Presidente,

con la pubblicazione sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si è assistito al riordino e alla riforma della complessa e stratificata normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Come nel recente passato anche l'attuale legislazione si preoccupa fondamentalmente della salute e della sicurezza del lavoratore, cioè della persona che lavora alle dipendenze di un datore di lavoro in modo subordinato, indipendentemente dalla tipologia del contratto di lavoro stipulato1.

Il decreto prevede espressamente che la normativa ivi contenuta si applica a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio. La circostanza che vi siano luoghi di lavoro (pubblici, come nel caso delle sedi degli Ordini provinciali, dove la figura del datore di lavoro coincide con il Presidente pro-tempore, unico rappresentante legale e responsabile, o privati, come nell'ipotesi delle strutture sanitarie nelle quali si svolge la professione di medico veterinario) frequentati da lavoratori – nel senso innanzi indicato – determina l'obbligo del rispetto delle previsioni normative di cui al D. Lgs n. 81/2008.

Tutte quelle situazioni, invece, in cui non sono presenti lavoratori, rimangono fuori dal

campo di applicazione della normativa in commento.

Essenzialmente la normativa prevede che laddove ci siano lavoratori ci debba necessariamente essere un datore di lavoro o un preposto (cioè persona incaricata), un RSPP (responsabile del servizio di protezione e prevenzione), un addetto all'Antincendio e all'evacuazione, un addetto al Primo Soccorso.

Queste figure, per assumere tali incarichi, devono aver frequentato un corso di formazione con rilascio finale di un attestato. Il corso per RSPP, se frequentato dallo stesso datore di lavoro, è previsto nei contenuti e nella durata da un decreto ministeriale (16 ore), il corso per addetto alla prevenzione incendi e lotta antincendio e responsabile dell'evacuazione deve durare almeno 4 ore e non è previsto l'obbligo della prova pratica con l'estintore, infine il corso per responsabile al primo soccorso ha durata prevista in 12 ore durante le quali verranno fornite spiegazioni di anatomia, fisio-patologia e tecniche di primo soccorso con prova pratica su manichino simulatore.

Il DLgs 81/08 prevede poi che il datore di lavoro elabori un documento di valutazione dei rischi che porterà di conseguenza all'adozione di dispositivi di protezione individuale e attenzioni per la protezione collettiva. La redazione di questo documento è una scadenza prossima, infatti il documento deve essere pronto a partire dal primo gennaio 2009.

Il datore di lavoro responsabile di una attività produttiva che occupa fino a 10 addetti può non procedere alla stesura del documento di valutazione dei rischi ma può sostituirlo con una autocertificazione in cui si dichiari che la valutazione del rischio è stata comunque svolta.

Ricordiamo anche che negli ambienti di lavoro devono essere presenti la cassetta del pronto soccorso, facilmente riconoscibile e facilmente accessibile, e mezzi di estinzione degli incendi portatili, di potenza e in numero tale da essere sufficienti per la copertura di tutta la superficie dell'ambiente di lavoro.

 1 La norma definisce il lavoratore "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".

Di seguito il link del Decreto: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/0D78BF49-8227-45BA-854F-064DE686809A/0/20080409_Dlgs_81.pdf

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