Chiarimenti dal Ministero sui medicinali per equidi

Il Codice del Farmaco Veterinario (Decreto legislativo n. 193 del 6 aprile 2006, che recepisce la Direttiva 2004/28/EC ed il Regolamento (CE) 1950/2006 "impongono opportuni chiarimenti" in merito ai trattamenti farmacologici sugli equidi. Li ha forniti il Ministero della Salute con una circolare inviata ai destinatari di settore a fine dicembre. La circolare, firmata dalla Direzione generale del Farmaco Veterinario si sofferma in particolare sull'interpretazione degli articoli 6 ( autorizzazioni all'immissione in commercio e per equidi dichiarati non idonei al consumo umano in base agli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90) e 11 (uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti del Codice). Nel caso in cui non esistano medicinali veterinari autorizzati per una determinata affezione, il medico veterinario può, in via eccezionale e sotto la sua diretta responsabilità, ricorrere all'uso in deroga per equidi destinati alla produzione di alimenti per evitare all'animale evidenti stati di sofferenza. E' prevista la possibilità di utilizzare medicinali contenenti le sostanze essenziali. elencate nel Regolamento( CE) 1950/2006 per condizioni specifiche e nel caso in cui nessun medicinale autorizzato per gli equidi o prescritto secondo l' articolo 11 del Codice produca risultati ugualmente soddisfacenti relativamente alla cura. Per tali sostanze essenziali la Commissione Europea ha chiarito che possono essere utilizzate se contenute in medicinali già autorizzati per l'uso umano, per animali da compagnia o esotici o preparati estemporaneamente da un farmacista sulla base di una prescrizione medico veterinaria. Non è invece prevista la possibilità di specifica autorizzazione per equidi destinati alla produzione di alimenti. Attualmente esistono in commercio medicinali veterinari contenenti sostanze non elencate dal Regolamento (CEE) 2377/90 (allegati I, II, III e IV). Tali medicinali veterinari continueranno a rimanere in commercio con l'avvertenza che il prodotto non deve essere somministrato ad equidi allevati a scopo alimentare e gli equidi trattati devono essere dichiarati non destinati alla macellazione per il consumo umano e la medesima indicazione sarà riportata nei tempi di attesa. Le stesse correzioni saranno apportate nel foglietto illustrativo e nelle etichette. I medicinali veterinari autorizzati per equidi contenenti sostanze che figurano nell'allegato IV del Regolamento(C EE) 2377/90 saranno revocati. Le ditte dovranno porre in commercio medicinali veterinari conformi alla normativa vigente, attualmente autorizzati per equidi sportivi o cavalli sportivi, modificando il riassunto delle caratteristiche del prodotto e gli stampati secondo le indicazioni che vengono dettagliate nella circolare ministeriale.

CIRCOLARE FARMACI DESTINATI AD EQUIDI.PDF

fonte ANMVIOGGI

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