Cessione farmaco: position paper della FNOVI

La Federazione Nazionale degli Ordini veterinari Italiani è intervenuta piů volte in merito alla questione della cessione del farmaco da parte del medico veterinario, ma al fine di fare maggiore chiarezza ribadisce che la cessione del farmaco, cosě come prevista dal comma 3 dell'articolo 84 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193, è da inquadrarsi esclusivamente come prestazione accessoria a quella strettamente professionale. Il carattere accessorio è definito dall'art. 12 del DPR. 633/1972 (principio di accessorietà) "una prestazione di servizio o una cessione di beni quando è accessoria ad un'altra cessione o ad un'altra prestazione sostanzialmente concorre alla formazione della stessa base imponibile; quella accessoria, che è meno importante perde la propria autonomia e viene assorbita nell'operazione principale e quindi non solo rientra nello stesso imponibile, ma attrae la stessa aliquota." In estrema sintesi una prestazione si definisce accessoria quando non può essere resa se non come conseguenza della prestazioni medica stretta e non può essere resa in autonomia. La professione medico veterinaria ha un solo e unico codice di attività 75.00.00 ( servizi veterinari) per cui tutte le prestazioni rientrano in tale codice e prevedono la stessa aliquota IVA. Se, come sostenuto da alcuni, si esponesse in fattura il farmaco ceduto con un'aliquota diversa da quella delle prestazioni medico veterinarie, attualmente 22%, si effettuerebbe una vera e propria attività commerciale di vendita del farmaco, attività riservata alle farmacie e ora alle parafarmacie (Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 art.70). A ulteriore supporto della accessorietà della cessione del farmaco da parte dei medici veterinari va ricordato che nel modello VK 22 dell'Agenzia delle Entrate - Studi di settore – quadro D – elementi specifici dell'attività - vi è un rigo che prevede di indicare come elemento di attività: Spese derivanti dalla dispensazione del farmaco ai sensi del Decreto Legislativo 193/2006.

Autore / Fonte: Staff

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