CASSAZIONE: RESPONSABILE CHI E' DOMINANTE SUL CANE

Non aveva curato né controllato l'applicazione della museruola e non aveva curato l'adeguatezza della persona affidataria rispetto alla forza fisica e alle reazioni dell'animale. L'affidante è colpevole di aver lasciato il suo pitbull a persona "non idonea a contenere le reazioni dell'animale".

La Cassazione conferma il delitto di lesioni colpose nei confronti dei proprietari, marito e moglie, di un pitbull che aveva azzannato un bambino, "assoggettato dopo i morsi ad un lungo e delicato intervento chirurgico per ferite suturate con 40 punti". Per la Suprema Corte, la colpa non viene meno in ragione di un intervento nella vicenda dopo che il bambino era ormai già stato azzannato: "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

Il proprietario era accorso alle grida della moglie e della madre del bambino azzannato, aver bloccato il cane e aver fornito un asciugamano per tamponare le ferite. Ma tutto questo non impedisce la violazione dell'articolo 40 del Codice Penale. L'obbligo di controllo del cane incombeva di diritto sul proprietario, ossia "su chi, per essere la persona dominante rispetto all'animale, aveva anche di fatto l'obbligo di impedire che la moglie uscisse col cane che non era in grado di controllare, di verificare comunque che l'uscita avvenisse con l'adozione delle prescritte cautele (museruola e guinzaglio), cautele che secondo la sentenza di primo grado non furono adottate".

Per la Cassazione, il Tribunale che aveva inizialmente assolto il proprietario non ha applicato correttamente il Codice Penale. La responsabilità penale sussiste e sussiste "in relazione agli obblighi che per lui derivavano dalla posizione di garanzia collegata al fatto di essere solo lui la persona che disponeva dell'animale e che poteva controllare le reazioni".

http://www.anmvioggi.it/files/SENTENZA%20DELLA%20CASSAZIONE%20SU%20CANI%20DI%20GROSSA%20TAGLIA.pdf

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