Anagrafe equina, circolare del Ministero della Salute

A seguito della circolare del 14 maggio scorso, con la quale il Ministero delle Politiche, Agricole Alimentari e Forestali, ha fornito disposizioni per l'identificazione degli equidi in attuazione temporanea e semplificata dell'anagrafe equina, la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute interviene con una propria nota. Firmata dalla Direttrice Generale Gaetana Ferri, la nota è indirizzata ai Servizi Veterinari regionali, alle Associazioni di categoria, Assocarni, Uniceb e Assica, riassume le disposizioni contenute nella circolare del Mipaaf e fornisce alcune precisazioni. In tutti i casi di movimentazione, si legge nella nota della Salute, fatto salvo quanto già previsto dall'Ordinanza 14 novembre 2006 sull'anemia infettiva, "gli equidi devono essere scortati dal proprio passaporto ( o documento di identificazione) oltre che dal documento di provenienza ( Mod IV) ad eccezione dei casi in cui l'equide si trova: a) nei recinti o al pascolo, b) spostato a piedi nelle vicinanze del maneggio, c) se non svezzato purchè accompagnato dalla madre, d) nei casi di emergenza. Nel caso di spostamenti a piedi che non si concludano con il rientro entro la medesima giornata, l'equide deve essere scortato dal passaporto. Sul passaporto ovvero sul documento di identificazione, per le finalità connesse alla sicurezza alimentare e agli aspetti di farmacosorveglianza, dovrà essere annotata e sottoscritta la dichiarazione di destinazione finale dell'equide: "destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano" ovvero "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano". Nel caso di equidi "destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano" sul passaporto ( o documento di identificazione) dovranno essere registrati tutti i trattamenti farmacologici ( ivi compresi i tempi di sospensione previsti per ogni farmaco somministrato) ai sensi del D.Lvo 6 aprile 2006, n. 193 e s.m.e.i. Premesso che in nessun caso è ammessa la macellazione di equidi non identificati ai sensi della circolare di cui all'oggetto, si ribadisce che tutti gli equidi destinati ad uno stabilimento di macellazione obbligatoriamente devono essere identificati ed accompagnati da un idoneo documento di identificazione nonchè essere scortati dal documento di provenienza ( modello IV) opportunamente compilato. In assenza di identificazione e/o documento di identificazione il veterinario ufficiale presso l'allevamento prescriverà al proprietario/detentore degli animali l'obbligo di provvedere al piů presto all'identificazione; in tal caso prescriverà anche un periodo di sospensione di almeno sei mesi per quanto riguarda la destinazione finale di "equide destinato alla produzione di alimenti per uso umano". Nel corso di tale periodo di sospensione che decorrerà a partire dalla data di identificazione dell'equide dovranno essere rispettati tutti gli obblighi previsti per gli equidi già identificati e destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano".

Link alla circolare del Ministero della Salute

http://www.anmvi.it/anmvioggi/link_anmvioggi/MINSALANAGRAFEEQUINA.pdf

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