ANAGRAFE APISTICA, I COMPITI DEI SERVIZI VETERINARI

E' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 aprile il Decreto 4 dicembre 2009 che istituisce una Anagrafe apistica nazionale. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operativita' delle disposizioni del provvedimento a partire da 90 giorni dalla pubblicazione di un successivo manuale operativo.

Nel sistema dell'anagrafe zootecnica nazionale e' attivata la sezione dedicata agli apicoltori e agli apiari esistenti sul territorio nazionale, detta anagrafe apistica nazionale. L'anagrafe apistica nazionale comprende i seguenti elementi: a) denuncia e registrazione degli apicoltori e degli allevamenti apistici; b) la banca dati dell'anagrafe apistica (BDA); c) il cartello identificativo; d) registro d'allevamento o qualsiasi altra documentazione atta a registrare informazioni rilevanti ai fini dell'anagrafe apistica nazionale (documenti di trasporto, bolle, fatture, ecc).

L'anagrafe apistica nazionale si basa: a) sulle denunce e comunicazioni annuali del proprietario degli alveari; b) sull'assegnazione di un codice univoco identificativo ad ogni proprietario di apiari; c) sulla registrazione dei dati nella BDA, da realizzarsi nei tempi e con le modalita' stabiliti da un apposito manuale operativo.
Sono responsabili del funzionamento del sistema, ciascuno per le proprie competenze: a) il proprietario degli alveari o la persona da lui delegata; b) le Associazioni apicoltori e altre strutture accreditate ad operare nella BDA; c) il CSN; d) i Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali; e) l'AGEA quale responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN; f) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; g) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

In particolare il servizio veterinario delle ASL competenti per territorio: a) attribuisce il codice identificativo all'apicoltore e registra l'allevamento in BDA; b) e' connesso alla BDA secondo modalita' definite dal manuale operativo; c) provvede all'inserimento delle denunce e comunicazioni degli apicoltori secondo le modalita' previste dal manuale operativo; d) effettua controlli per verificare l'applicazione del presente decreto e ne registra gli esiti in BDA; e) utilizza i dati contenuti nella BDA per ogni attivita' finalizzata ai controlli sanitari.

http://www.anmvioggi.it/files/IL%20TESTO%20DEL%20DECRETO%20MINISTERIALE.pdf

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