Uso in deroga: il medico veterinario comunque operi e' passibile di sanzioni

L'uso di "Econor valnemulina" (premiscela medicata) in allevamenti di conigli ha comportato sanzioni ai veterinari di 20.658 euro. Le sanzioni vanno revocate.
Questo scriveva la FNOVI in data 3 novembre u.s. La riflessione della Federazione oggi si fa più ampia.

Come noto, l'art. 11 del D. Lgs. 193/2006, in attuazione della direttiva 2004/28/CE, stabilisce un protocollo terapeutico "a cascata". Il medico veterinario per trattare una affezione di specie animali destinate alla produzione di alimenti deve utilizzare un farmaco autorizzato allo scopo; solo laddove non esista, può somministrare un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per una diversa affezione sulla stessa specie, al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza.
Molto spesso accade, tuttavia, che il medicinale autorizzato si riveli inefficace o comunque meno efficace di altro non autorizzato e, quindi tale da evitare inutili sofferenze per l'animale. In tal caso, il medico veterinario, non potendo disattendere l'obbligo di somministrare comunque il medicinale autorizzato, è tenuto, in base all'art. 91 del D. Lgs. 193/2006, a comunicare la propria segnalazione al Centro Regionale di Farmacovigilanza e al Ministero della salute e attendere che dal Ministero vengano definiti eventuali specifici provvedimenti.

In via prioritaria quindi anche nel trattamento dell'enterocolite enzootica del coniglio devono essere utilizzati prodotti registrati, sebbene in più occasioni si siano rivelati clinicamente inefficaci. La priorità resta tale in quanto a tutt'oggi non esistono dimostrazioni ufficiali (segnalazioni) della scarsa efficacia. Sta di fatto che la premiscela medicata "econor-valnemulina cloridrato" risulterebbe in questo momento, con ogni probabilità, l'unico prodotto efficace contro tale patologia, sebbene il relativo iter autorizzativo presso l'EMEA non risulti ancora concluso.
Fatto salvo quanto sopra, si ritiene pertanto che l'eventuale impiego del prodotto di cui trattasi, relativamente al quale risultano essere stati determinati gli MRL in conformità al regolamento (CE) 470/2009, si configuri in piena sintonia con la finalità dichiarata dall'articolo 11 D. Lgs. 193/2006 di evitare sofferenze inutili agli animali, (sebbene lo stesso articolo ne impedisca l'impiego quando è disponibile un altro farmaco autorizzato). Da evidenziare che il decreto non stabilisce l'alternativa tra la somministrazione del farmaco autorizzato e l'uso in deroga di una diversa molecola, dando così per scontato che il farmaco autorizzato sia anche il solo pienamente efficace ai fini del benessere animale. Condizione che sappiamo essere smentita dalla realtà.

Allargando le considerazioni e riferendoci più in generale all'uso in deroga del farmaco veterinario oltre che nella clinica degli animali destinati alla produzione di alimenti e agli animali da compagnia evidenziamo che la finalità dell'uso in deroga è quella di evitare all'animale uno stato di sofferenza che la direttiva CE definisce "inaccettabile" e il D. Lgs. che la recepisce richiede sia "evidente".
Entrambi i testi normativi non definiscono i criteri oggettivi per stabilire la soglia dello stato di sofferenza dell'animale, né stabiliscono da chi debba essere accertato. Va da sé che il soggetto preposto può essere solo ed esclusivamente il medico veterinario, il quale, agendo in scienza e coscienza, agisce al fine di curare l'animale e eliminare o ridurre la sua sofferenza.
Agendo in questo modo, il veterinario non si limita ad operare nel rispetto del codice deontologico e dell'animale, bensì opera, in senso più ampio nel rispetto della legge, che già da tempo prevede una serie di norme che tutelino il benessere animale.

Il principio è sancito dal codice penale che all'art. 544-ter punisce con la reclusione (da 3 mesi a un anno) o con la multa (da 3.000 a 15.000 €) chiunque cagioni lesioni o sottoponga a sevizie un animale, per crudeltà o senza necessità. La pena è aumentata della metà se dai fatti derivi la morte dell'animale.
La Cassazione penale ha chiarito, con sentenza n. 44822 del 2008 che l'assenza di necessità sottintende l'elemento del dolo generico, vale a dire la consapevolezza di agire a danno dell'animale, senza che vi sia alcuna intenzionalità nell'arrecare il danno stesso.

Il medico veterinario che è consapevole di somministrare una molecola inefficace è altrettanto consapevole che l'animale è destinato a soffrire, se non addirittura a morire. Stesso discorso se ritarda la somministrazione della molecola efficace in attesa di riscontro alla sua segnalazione di farmacovigilanza. La sua responsabilità è quindi riconducibile a quel dolo generico che integra la commissione del reato ex art. 544-ter c.p.
Inoltre, l'art. 638 del codice penale stabilisce la pena (della reclusione fino ad un anno e la multa fino a € 309) quando senza necessità si uccidono o si rendono inservibili o deteriorati animali altrui, pena aggravata sino a 4 anni, con procedibilità d'ufficio, se il reato è commesso su tre o più capi di un medesimo allevamento (o gregge, mandria o bovini ed equini anche non raccolti in mandria). Fatto salvo sempre il risarcimento del danno in sede civile.

Questo complesso di norme, che porta il medico veterinario a dover scegliere se esporsi al rischio di subire la sanzione amministrativa ex D. Lgs. 193/2006 o la sanzione penale ex artt. 544-ter e 638 c.p., è aberrante e costituisce violazione dell'art. 4 della Costituzione, dal momento che rappresenta un limite al libero esercizio della professione veterinaria e alle condizioni che rendano effettivo tale diritto.

Da quanto sin qui esposto, appare evidente e certamente paradossale che il medico veterinario in qualunque settore operi e comunque scelga di operare, è passibile di sanzioni. Proprio per questo motivo, riteniamo che sia urgente fornire indicazioni che consentano di rivedere la materia, dando per intesa la necessità di archiviare le sanzioni. In questa fase FNOVI, continuando l'attività di confronto intrapresa con il Ministero della Salute in merito a tutto l'impianto normativo ha chiesto al Ministero l'attivazione di un tavolo di lavoro.
Siamo fiduciosi di trovare nel merito la disponibilità della competente Direzione del nostro Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute.

fonte FNOVI

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