TK22U, IL RICAVO MINIMO EVITA L'ACCERTAMENTO

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha modificato le norme sugli indicatori di normalità ( articolo 14 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi in misura non inferiore al livello minimo di congruità calcolato tenendo conto degli indicatori di normalità economica o, se di ammontare piů elevato, al livello puntuale di riferimento risultante dall'applicazione degli studi senza però considerare gli indicatori medesimi, non potranno essere effettuati accertamenti da studi di settore. gli uffici non possono effettuare accertamenti fondati sugli studi di settore nei confronti dei contribuenti che dichiarano, anche a seguito di adeguamento, ricavi o compensi di importo almeno pari al maggiore tra i seguenti valori: livello minimo risultante dall'applicazione degli studi comprensivo delle risultanze degli indicatori di normalità economica; livello puntuale di riferimento risultante dall'applicazione degli studi senza tener conto delle risultanze degli indicatori medesimi. In relazione, quindi, agli studi di settore in vigore nel 2006 per i quali trovano applicazione gli indicatori di normalità economica, i contribuenti risulteranno congrui se, anche per effetto dell'adeguamento, dichiareranno ricavi o compensi per un ammontare non inferiore al maggiore dei due suddetti valori di riferimento (livello minimo con indicatori o livello puntuale senza indicatori). Il successivo comma 1-ter, introdotto anch'esso dal decreto del 4 luglio, stabilisce che i nuovi criteri si applicano anche ai fini della "copertura" dagli accertamenti analitici-induttivi. In pratica, chi risulta congruo per aver dichiarato il maggiore fra i due valori indicati, può subire accertamento presuntivo se l'ammontare ricostruito delle attività non dichiarate risulta superiore al 40 per cento dell'ammontare dei ricavi/compensi dichiarati ovvero se lo stesso importo ricostruito presuntivamente supera, in valore assoluto, 50mila euro.

(fonte:fiscooggi)

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