TERAPIA DEL DOLORE E MODALITA' DI PRESCRIZIONE

Con la modifica dell'articolo 7 del DM 18 febbraio 2007, il Ministero della salute ha abrogato la previsione riportata in premessa alla tabella II che disponeva che i medicinali di cui all'allegato III bis (buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanil, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone) potessero "essere utilizzati per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica e degenerativa". La soppressione di tale dicitura consente di considerare i medicinali contenenti le sostanze citate come appartenenti all'allegato III bis, anche qualora siano utilizzati con finalità diverse dal trattamento del dolore severo in corso di patologie neoplastiche e degenerative, e quindi di gestirli secondo le modalità che li contraddistinguono in termini di ricettazione, approvvigionamento e registrazione. La sostituzione della nota in testa alla tabella II, sezione A, " elimina i dubbi interpretativi circa il presunto limite di poter utilizzare i medicinali analgesici oppiacei compresi nella tabella II, sezione A solo per il trattamento del dolore di origine neoplastica o degenerativa. è confermato, quindi, che detti medicinali possono essere usati per la terapia del dolore, indipendentemente dall'origine del dolore stesso" Il virgolettato è della Direzione Generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Dipartimento dell'Innovazione, che ha trasmesso alla FNOVI una nota di chiarimento. Il Direttore Generale Claudio De Giuli precisa: " i medicinali costituiti da associazioni di farmaci compresi nell'allegato III-bis con altri principi attivi non stupefacenti che, per la loro composizione quali-quantitativa, rientrano nella tabella II, sezione D del D.P.R. 309/90, possono essere prescritti con la ricetta da rinnovarsi volta per volta, indipendentemente dall'origine del dolore per il quale sono utilizzati. In relazione alla possibilità di effettuare la prescrizione, con una sola ricetta, di un numero di confezioni dei surriferiti medicinali sufficienti a coprire trenta giorni di terapia in regime di fornitura da parte del SSN, fermo restando eventuali limitazioni previste in sede di autorizzazione all'immissione in commercio, in considerazione dell'art. 9, comma 4 della legge 16 novembre 2001, che dispone "Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore (omissis) è consentitala prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni", questa Direzione Generale ritiene possibile l'utilizzo della normale ricetta del SSN, in quanto detto articolo non fa riferimento alla ricetta in triplice copia autocopiante, ma alla ricetta in termini generali. Si rappresenta, peraltro, che la possibilità di prescrivere i medicinali costituiti da associazioni di farmaci compresi nell'allegato III-bis con altri principi attivi non stupefacenti che, per la loro composizione quali-quantitativa, rientrano nella tabella II, sezione D del D.P.R. 309/90 con la ricetta da rinnovarsi volta per volta non esclude la possibilità di poterli prescrivere anche con la ricetta ministeriale in triplice copia autocopiante, specie quando prescritti contestualmente ad altri analgesici oppiacei compresi nella tabella II, sezione A. Si ricorda, infatti, che i medicinali analgesici oppiacei compresi nell'allegato III-bis e contestualmente nella tabella II, sezione A devono essere prescritti con ricetta ministeriale in triplice copia autocopiante.

fonte ANMVIOGGI del 15/05/07

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