SUINI, NORME SU IDENTIFICAZIONE E MOVIMENTAZIONI CAPI

"Considerato che sul territorio nazionale sono in vigore piani di sorveglianza ed eradicazione di alcune malattie del suino che prevedono controlli sanitari nelle aziende suinicole e la classificazione delle stesse in funzione dello status sanitario acquisito e che, la regolare esecuzione dei Piani nazionali di eradicazione e sorveglianza prevede l'accreditamento sanitario delle singole aziende suinicole e successivamente dell'intero territorio regionale", l'ex ministro Livia Turco ha stabilito con l'Ordinanza del 12 aprile 2008, norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini, nonché le relative movimentazioni.
Per quanto riguarda la registrazione delle aziende e degli allevamenti, il detentore di animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l'obbligo di richiederla presso il servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività. Al servizio veterinario della ASL dovrà essere comunicata ogni variazione dei dati anagrafici, compresa la cessazione dell'attività di ciascun allevamento o altra struttura in cui sono presenti animali, entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento. Il servizio ASL competente,a attribuirà a ciascuna azienda un codice d'identificazione aziendale, ad esclusione di quelle che detengono un solo suino per auto-consumo. Ha inoltre l'obbligo di: registrare le aziende della BDN, unitamente ai dati anagrafici, strutturali e sanitari, entro 5 giorni lavorativi a partire dall'attribuzione del codice di identificazione aziendale ed aggiornare i dati presenti in BDN entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni di variazione; registrare, esclusivamente, in archivi locali, le aziende che detengono un solo suino per auto-consumo: effettuare i controlli in loco per la verifica del sistema di identificazione e registrazione dei suini.
All'art. 3, l'ordinanza stabilisce che il detentore di animali ha l'obbligo di: identificare gli animali nati in azienda, nel rispetto dei termini e con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e dalla circolare n. 11 del Ministero della sanità del 14 agosto 1996; garantire l'identificabilità degli animali e provvedere a ripristinare correttamente il codice identificativo originario presente sull'animale, qualora sia divenuto parzialmente o totalmente illeggibile.
L'ordinanza stabilisce che nei casi di movimentazioni da e verso stalle di sosta, centri di raccolta, centri genetici, mercati, fiere ed esposizioni su tutto il territorio nazionale, gli animali devono essere sottoposti a visita clinica da parte del veterinario ufficiale della ASL territorialmente competente entro le 48 ore precedenti il carico. Fermo restando che non e' consentito movimentare animali in partenza da aziende non accreditate per malattia vescicolare del suino, la visita, e' necessaria anche per le movimentazioni provenienti da aziende accreditate di regioni non accreditate. Non è prevista invece, la visita veterinaria obbligatoria: a) in caso di movimentazioni dirette ai macelli situati su tutto il territorio nazionale di suini provenienti da aziende accreditate in regioni accreditate per malattia vescicolare del suino; b) in caso di movimentazioni di suini su tutto il territorio nazionale, a condizione che gli animali provengano da un'azienda accreditata per malattia vescicolare del suino e per malattia di Aujezsky e che detta azienda sia situata in una regione accreditata per malattia vescicolare del suino.
In entrambi i casi, lo stato di accreditamento (qualifica sanitaria) dell'azienda dovra' essere registrato in BDN e mantenuto opportunamente aggiornato.
L'Ordinanza in vigore da ieri, è pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2008.

 

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