SOCIETA' FRA PROFESSIONISTI E MODELLI ORGANIZZATIVI

Non bisogna confondere il modello organizzativo con la natura della prestazione fornita dal professionista, che rimane una prestazione intellettuale distinta dall'attività d'impresa. E' questo uno dei cardini della proposta base per la riforma delle professioni che vede come prima firmataria l'On Maria Grazia Siliquini, relatrice per le Commissioni Riunite Giustizia e Attività produttive. Ed è questo uno dei temi che saranno al centro dell'indagine conoscitiva deliberata ieri.

Secondo le previsioni della proposta di legge dell'On Siliquini, l'attività professionale può essere svolta in forma individuale, associativa o a mezzo di società tra professionisti, anche se appartenenti ad ordini diversi, ma sempre tra soggetti iscritti ad albi. Si sono previsti diversi modelli organizzativi per meglio adattarsi alle diverse realta` , sempre pero` mantenendo il principio dell'esclusione del socio di puro capitale per assicurare l'autonomia dell'agire professionale (non sono ammessi soggetti estranei alla professione ovvero soci capitalisti che possano compromettere la trasparenza o condizionare la libera attivita` su cui devono poter fare affidamento i cittadini). Possono quindi essere soci unicamente persone fisiche che, gia` al momento della sottoscrizione delle quote sociali, siano in possesso dei requisiti previsti di abilitazione e di iscrizione all'albo.
Sono ammesse le societa` multi professionali.

Le societa` si costituiscono per atto pubblico e possono esercitare l'attivita` solo dopo la loro iscrizione in appositi registri allegati agli albi. Con questa prescrizione si e` voluto assoggettare le societa` stesse alla disciplina degli ordini e dei collegi e, quindi, alla vigilanza deontologica e disciplinare.

Le societa` si articolano su due modelli principali: la societa` semplice tra professionisti (STP), a base personale, e la societa` professionale a responsabilita` limitata (SPRL), a base capitalistica e destinata a organizzazioni piu` strutturate.

L'amministrazione della STP e` sempre affidata ai soci, mentre nella SPRL lo statuto puo` stabilire che sia amministrata anche da non soci, purche´ professionisti. Entrambe le societa` sono escluse dalle procedure concorsuali. In entrambe, la responsabilita` professionale della societa` concorre con quella del professionista che ha eseguito l'atto professionale, sia pure con titolo diverso, ma con garanzie analoghe per il committente. La possibilita` per quest'ultimo di individuare specificamente i singoli professionisti responsabili dell'incarico rende piu` trasparente e consapevole la relazione professionale. Di rilievo e` la disposizione per cui le quote delle SPRL sono normalmente cedibili per atti tra vivi, salvo eventuali limiti o clausole di gradimento poste dallo statuto, e la disciplina sul pegno e il sequestro delle stesse.

Fortemente innovativa, infine, e` la previsione di copertura assicurativa obbligatoria: tutti i professionisti sono tenuti a stipulare un'assicurazione per i rischi derivanti dallo svolgimento delle loro attivita`.

fonte ANMVIOGGI

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