NOVITA' PER I REGISTRI DEGLI STUPEFACENTI

Il Ddl proposto dal Ministro Turco sulla "semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute" è stato approvato dal Senato. Il traguardo dovrà essere doppiato anche alla Camera prima di poter considerare applicabili alcune novità sulla tenuta dei registri degli stupefacenti. In base all'articolo 7 del provvedimento, se Montecitorio confermerà, le registrazioni i titolari di struttura dovrebbero tenere solo un registro "di entrata e di uscita" ,da conservarsi per 2 anni invece che un registro "di carico e scarico". In pratica cambierebbe il tipo di registro: andrebbe in uso quello dell'art. 60, comma 1 del Testo Unico sulla disciplina degli stupefacenti (i.e. un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica per ogni sostanza medicinale, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 14. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale) , invece che quello dell'art. 64 del TU (i.e registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, dove annotare per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia e un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico). Il registro speciale da usare richiede di essere numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale( il Sindaco o un suo delegato), ma non il controllo e la vidimazione annuale del Primo Cittadino. Nulla cambia invece in ambito medico veterinario libero-professionale per quanto riguarda invece la ricettazione e l'approvvigionamento (il testo dispone infatti modifiche solo relativamente alla ricettazione, alla detenzione e al trasporto in ambito SSN.

fonte ANMVIOGGI

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