NORME UE E POLIZIA VETERINARIA, LE RISPOSTE DELL'ANCI

La disciplina comunitaria in materia di sanità pubblica e polizia veterinaria non modifica l'esistente ripartizione di competenze sanitarie tra autorità tecniche ed autorità amministrative, ma impone ad esse una maggiore cooperazione e collaborazione nella predisposizione dei rispettivi interventi a tutela della salute pubblica.Questo è l'orientamento espresso dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali a riscontro di talune problematiche sollevate da alcune Regioni.

Continuano quindi ad esistere nel nostro ordinamento due livelli di intervento in materia di sanità pubblica e polizia veterinaria. Un livello "ordinario" da ricondurre ai servizi veterinari delle ASL e del Ministero e riferito ai normali controlli di sicurezza alimentare e tutela della salute di uomini ed animali. Un livello "straordinario" collegato alle emergenze sanitarie e alle relative misure eccezionali da adottare. Queste ultime competono ai servizi veterinari se si tratta di misure di ordine tecnico; se sono, invece, misure di tipo amministrativo competono al Sindaco, al Presidente della Provincia, al Governatore oppure al Ministro a seconda dell'ambito territoriale dell'intervento stesso.

In caso quindi di emergenza esclusivamente locale, il riparto delle competenze previste dalla normativa vigente (L. 833/78, D.Lgs. 112/98 art. 117 e DPR 320/54) tra autorità tecnica (ASL) ed amministrativa locale (Sindaco) non può considerarsi superata ne contrastante con le disposizioni comunitarie che prevedono solo un efficace ed efficiente coordinamento tra chi è chiamato ad effettuare i controlli. (fonte: Ancitel)

1. L'abbandono

L'Ente Nazionale Protezione Animali ha comunicato al Comune la situazione in cui versano tre cani di proprietà di una famiglia residente nel Comune, di fatto abbandonati e che al momento del sopralluogo effettuato a seguito di segnalazioni pervenute all'E.N.P.A. da parte di alcuni vicini, non avevano ne acqua ne cibo. Il nucleo familiare proprietario dei cani è composto da due persone, entrambi con problemi gravi di salute. L'E.N.P.A. sollecita il Comune a farsi carico della risoluzione del problema facendo ricoverare i cani presso una struttura convenzionata. Si chiede se il Comune sia tenuto ad intervenire come richiesto.

Risposta

Il Comune è tenuto a verificare la situazione nel suo complesso anche con riguardo agli obblighi in capo ai proprietari, eventualmente, ove il caso, assumendo iniziative per il sostentamento dei cani. A seguito delle nuove normative in materia sanitaria, la suddetta verifica dovrebbe avere luogo d'intesa con i servizi veterinari dell'Asl.

2. Il canile abusivo

I carabinieri sequestrano un canile abusivo. Il proprietario viene denunciato e i cani trasferiti presso un canile autorizzato ed affidati al Sindaco. La spesa di mantenimento dei cani compete al Comune o è a carico del gestore della struttura abusiva ?

Risposta

Se i cani vengono affidati al Comune e questo provvede al loro ricovero, non si ritiene venga meno l'obbligo al mantenimento da parte del proprietario del canile, in quanto, nella specie, la causale non è legata a provvedimento sanitario, ma unicamente alla costruzione abusiva del canile. Si ha quindi un semplice affidamento al Comune e l'Ente ha titolo ad essere risarcito delle spese sostenute. E' importante verificare anche se il proprietario intenda chiedere la sanatoria. Inoltre nel caso l'abuso costituisca reato occorre accertare se la disposizione relativa alla custodia dei cani sia connessa a procedure urgenti. Le spese sostenute dal Comune per la custodia hanno natura patrimoniale, per cui trovano applicazione le disposizioni sulla riscossione delle entrate patrimoniali. è bene che il Comune, in carenza d'intesa preventiva, notifichi all'interessato l'affidamento, la convenzione con canile autorizzato per la custodia dei cani e la modalità di riscossione delle somme anticipate dal Comune ove non stabilito diversamente. L'interessato ha titolo per seguire i cani durante il periodo di custodia nel canile prescelto. Si ricorda infine la legge 281/91, che è la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. Le Regioni hanno potestà concorrente in suddetta materia.

3. Le competenze

Si è propagata un'infestazione di insetti da un allevamento privato. Dopo congiunti sopraluoghi e verifiche di ASL ed ARPA, l'Istituto Zooprofilattico ha redatto un protocollo di lavoro da imporre all'azienda da parte del Comune con apposita ordinanza. L'Asl ritiene che sia il Comune a dover verificarela corretta applicazione dell'atto. Questo atto però è verificabile solo da personale specializzato, assente nella struttura comunale. Quali sono dunque le competenza del Comune ?

Risposta

Questo servizio ha sempre ritenuto opportuno prevedere protocolli d'intesa tra Comune ed ASL e tra Comune ed Azienda regionale per l'ambiente al fine di dare una regola ai rapporti e all'organizzazione degli stessi in tutte le fattispecie richieste dall'esigenza pubblica. Non esiste alcun dubbio sulla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti di necessità e di urgenza in materia di infestazione da insetti. Del pari non esiste alcun dubbio sulla necessità di ottenere un adeguato parere tecnico da parte dei Servizi territoriali dell'ASL. Presso i Servizi territoriali dell'Azienda sanitaria esistono strutture tecnico-sanitarie preordinate ad intervenire nei casi di attuazione degli ordini dati dal Sindaco, nei modi e nelle forme previsti dal vigente Tuel 267/00. L'Agenzia per i controlli ambientali è stata definitivamente disciplinata dal D.L.. 496/93, convertito in legge 61/94. Sulla base di queste disposizioni restano al Servizio sanitario nazionale le sole competenze in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari di igiene, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, mentre per tutte le altre di natura ambientale le Regioni e le Province autonome hanno istituito, nei tempi di legge, apposite agenzie. (fonte: Ancitel)

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