MUTUA VETERINARIA, PRESTAZIONI ASL O IN CONVENZIONE

"Misure per l'istituzione del Sevizio veterinario mutualistico e norme a favore della cura di cani e gatti". Questo il titolo del disegno di legge n. 255 d'iniziativa dei senatori Amati, Bossoli, Casson, Della Seta, Dosaggio, Granaiola, Magistrelli, Passoni, Pegoret, Anna Maria Serafini e Zavoli depositato nei giorni scorsi in Senato.

Composto da sei articoli, il disegno di legge (n.255) punta ad introdurre nell'ordinamento legislativo un insieme di misure necessarie alla tutela e alla salvaguardia degli animali di affezione. Il ddl prevede in primo luogo 'istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico per cani e gatti, interamente gratuito, i cui beneficiari appartengono a determinate categorie piů bisognose di tutela quali ad esempio: i cani e i gatti i cui proprietari, per motivi di reddito, risultino già esenti dal pagamento delle spese del Servizio sanitario nazionale; i cani e i gatti ospitati in strutture gestite da associazioni di volontariato; i cani di quartiere; i cani e i gatti impiegati nella petherapy; i gatti delle colonie feline. Inoltre, anche al fine di favorire l'adozione di animali randagi, è stabilita la gratuità del primo intervento veterinario, in caso di raccolta di animali vaganti.

Il ddl stabilisce che all'erogazione della prestazione veterinaria mutualistica provvedono le aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio. Nel caso in cui il Ministero della salute verificasse l'inadeguatezza della ASL ad erogare il servizio, la regione provvederà alla stipula di convenzioni con medici veterinari pubblici e privati. E' prevista inoltre l'istituzione, presso ciascun assessorato regionale alla sanità, di una Commissione regionale per le prestazioni veterinarie, con il compito di stilare ed aggiornare gli elenchi dei medici convenzionati, determinare le prestazioni riconosciute in convenzione ed eventuali ulteriori esenzioni.

Viene inoltre stabilito, all'articolo 4, che i veterinari liberi professionisti, che intendono accedere alla convenzione con il Servizio, presentino richiesta al proprio ordine professionale provinciale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Gli ordini professionali provvederanno quindi all'invio delle richieste alla Commissione regionale per le prestazioni veterinarie.

L'articolo 5 stabilisce che hanno la facoltà di richiedere l'accesso alla convenzione le associazioni animaliste riconosciute dalla regione, purché dimostrino di poter disporre di almeno due medici veterinari e di strutture regolarmente autorizzate.

Con l'articolo 6 si provvede alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge stimato, a partire dal 2008, in 10 milioni di euro per l'istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico.

http://www.anmvioggi.it/files/IL%20TESTO%20DEL%20DDL%20255.pdf

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