Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

Gazzetta Ufficiale N. 285 del 7 Dicembre 2006

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 14 novembre 2006
Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
modificazioni;
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica
sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 4 giugno 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 16 settembre 1968,
concernente il piano nazionale della brucellosi ovina e caprina, e
successive modificazioni;
Visti gli articoli 5 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 concernente «Misure per la
lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli
animali»;
Visto il decreto del Ministero della sanita' 28 marzo 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989
concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle
operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da
brucellosi;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1992, n. 276,
concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi
negli allevamenti ovini e caprini, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994, n. 277,
concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi
negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n.
592, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996, n. 125,
concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi
negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del
Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla
registrazione degli animali;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, recante
il Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione
della leucosi bovina enzootica, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000,
n. 437, concernente il Regolamento delle modalita' per
l'identificazione e la registrazione dei bovini;
Visto il decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002 n. 72 concernente
disposizioni in materia di anagrafe bovina, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di attuazione
della direttiva 97/12/CE del consiglio del 17 marzo 1997, che
modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del
26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia
di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
Vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990
relativa a talune spese nel settore veterinario;
Vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991 e
successive modifiche relativa alle condizioni di polizia sanitaria da
applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;
Vista la decisione 2002/677/CE della Commissione del 22 agosto
2002, che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi
di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati
dalla Comunita', e successive modificazioni;
Vista la decisione 2004/450/CE della Commissione del 29 aprile
2004, che stabilisce requisiti uniformi per il contenuto delle
domande di finanziamenti comunitari destinati a programmi di
eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie animali;
Visto il regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre
2003, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione
degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il
regolamento CE 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e le
direttive 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 e 64/432/CEE
del Consiglio del 26 giugno 1964;
Considerato il persistere di focolai di tubercolosi, brucellosi
bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi negli ultimi anni
nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, tale da indurre
la Commissione europea ad effettuare varie missioni ispettive per
valutare la situazione epidemiologica, l'ultima delle quali, mirata a
verificare il sistema di controllo della brucellosi, si e' svolta dal
26 al 30 giugno 2006;
Considerato il rapporto definitivo degli esperti della Commissione
europea (report DG(SANCO)/8204/2006), che nelle conclusioni
raccomanda l'adozione di efficaci misure di controllo della
brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina in alcune regioni del sud
Italia;
Considerato che, nonostante l'adozione di vari piani regionali
straordinari, l'infezione da brucellosi bovina e bufalina, brucellosi
ovi-caprina, tubercolosi e leucosi continua a essere endemica nelle
Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
Viste le indicazioni tecniche fornite dalla Commissione europea che
ha preventivato il taglio della quota di co-finanziamento prevista
per i piani di risanamento della tubercolosi, brucellosi bovina e
bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi presentati per
l'approvazione comunitaria per l'anno 2007 nel caso in cui non
vengano intraprese adeguate misure correttive,;
Ritenuto necessario e urgente potenziare le misure di lotta contro
tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e
leucosi, ai fini della salvaguardia della sanita' animale e anche
della salute pubblica, considerati i casi di infezione nell'uomo
riscontrati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
Considerata la necessita' di prevenire l'interferenza con la
diagnosi ufficiale di brucellosi bovina e bufalina e brucellosi
ovi-caprina dell'utilizzazione privata dei kit diagnostici posti in
commercio;
Considerato che e' stata rilevata tramite controllo genetico la
presenza di piu' campioni che, riferiti a numeri di matricola di
animali diversi, sono riconducibili ad un unico genotipo;
Visto il principio statuito nella sentenza della Corte
costituzionale n. 12/2004 secondo cui le iniziative di contenimento
di malattie infettive e diffusive in relazione ad allevamenti situati
in territori individuati da decisioni comunitarie in diversi Stati
membri della Comunita' europea sono riconducibili alla materia di
legislazione esclusiva dello Stato attenendo alla profilassi
internazionale e riguardano anche profili incidenti sulla tutela
dell'ecosistema, anch'essa riservata alla legislazione statale .
Acquisito il parere conforme espresso in proposito dal Centro
Nazionale di Referenza per le brucellosi di Teramo, dal Centro
Nazionale di Referenza per la Tubercolosi da Mycobacterium bovis di
Brescia e dal Centro Nazionale di Referenza per la leucosi enzootica
bovina di Perugia;

Ordina:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. La presente ordinanza stabilisce misure straordinarie di lotta
ed eradicazione contro la tubercolosi (TBC), la brucellosi bovina e
bufalina (BRC), la brucellosi ovi-caprina ai fini anche della tutela
della salute pubblica, nonche' contro la leucosi bovina enzootica
(LEB) nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni di
cui all'art. 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 e
all'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n.
453.
3. La presente ordinanza deve essere divulgata, anche per il
tramite delle associazioni degli allevatori, ai soggetti interessati.

Art. 2.
Periodicita' dei controlli
1. Il Servizio Veterinario locale entro quindici giorni
dall'acquisizione, sospensione o revoca della qualifica sanitaria di
tutti gli allevamenti bovini, bufalini ed ovi-caprini aggiorna la
banca dati nazionale dell'anagrafe bovina ed ovi-caprina.
2. Il Servizio Veterinario locale presenta alla Regione entro il
20 gennaio di ogni anno il programma di controllo annuale del 100%
degli allevamenti sulla base delle informazioni raccolte nella banca
dati nazionale dell'anagrafe bovina ed ovi-caprina.
3. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali hanno
l'obiettivo di eradicare la tubercolosi, la brucellosi bovina e
bufalina, la brucellosi ovi-caprina e la leucosi bovina enzootica,
applicando le misure previste dalla presente ordinanza. A tale scopo
valutano in anticipo il fabbisogno di personale e programmano in modo
adeguato le risorse finanziarie necessarie.
4. Il Servizio Veterinario locale aggiorna l'elenco degli
allevamenti presenti ed attivi, con almeno un animale presente, nel
territorio, e le relative qualifiche sanitarie, nella banca dati
nazionale dell'anagrafe bovina ed ovi-caprina ai sensi di quanto
previsto dal decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002 e dal
Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 e
successive modifiche.
5. Il Servizio Veterinario locale entro sette giorni dal
ricevimento della comunicazione del proprietario o detentore della
cessazione di attivita', verifica l'effettiva chiusura
dell'allevamento e la consegna del registro aziendale.
6. Gli allevamenti chiusi, ai fini delle rendicontazioni previste
dall'Allegato II della Decisione 2002/677/CE della Commissione del
22 agosto 2002 non sono inclusi nel calcolo del numero di allevamenti
presenti sul territorio.

Art. 3.
Qualifica sanitaria negli allevamenti da riproduzione
1. La qualifica sanitaria degli allevamenti da riproduzione deve
essere riportata sul Mod 4 unificato con la dizione «Allevamento da
riproduzione Ufficialmente indenne da Tbc, Brc, Leb».
2. In tutti gli allevamenti da riproduzione ufficialmente indenni
da tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina
e leucosi vengono effetuati 2 controlli annuali ad un intervallo non
inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi.
3. Il Servizio Veterinario locale sospende la qualifica sanitaria
degli allevamenti da riproduzione ufficialmente indenni da
tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e
leucosi in caso di mancato rispetto della periodicita' dei controlli
previsti al comma 2.
4. A seguito della notifica del provvedimento di sospensione
l'allevamento e' valutato «Ufficialmente indenne SOSPESO» ai fini
delle rendicontazioni previste dall'Allegato V della Decisione
2002/677/CE della Commissione del 22 agosto 2002.
5. Il Servizio Veterinario locale notifica entro sette giorni dalla
data prevista per il controllo dell'allevamento, il provvedimento di
sospensione di qualifica al proprietario o detentore degli animali,
ritirando le cedole identificative dei capi e/o i passaporti che
saranno riconsegnati al momento del rilascio del Modello 4 unificato
per l'invio al macello.
6. E' vietata la movimentazione di animali verso o dagli
allevamenti da riproduzione con qualifica sanitaria sospesa salvo in
caso di invio del capo al macello, accompagnato dal Modello 4
unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura
«bovino/bufalino/ovi-caprino proveniente da allevamento con qualifica
sanitaria sospesa per Tbc, Brc, Leb».
7. Gli allevamenti sospesi riacquistano la qualifica a seguito di
un controllo favorevole su tutti gli animali, da effettuarsi non
prima di trenta giorni dalla notifica ufficiale da parte del Servizio
Veterinario locale al proprietario o detentore degli animali del
provvedimento di sospensione della qualifica.
8. Il latte proveniente dagli allevamenti sospesi, previa
autorizzazione del Servizio Veterinario locale, deve essere raccolto
in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e
destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere
sottoposto, prima della lavorazione, a trattamento di pastorizzazione
a 71,7°C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.
9. La qualifica sanitaria degli allevamenti da riproduzione e'
revocata nel caso in cui il controllo previsto al comma 7 non venga
effettuato entro sei mesi dalla notifica ufficiale da parte del
Servizio Veterinario locale al proprietario o detentore degli animali
del provvedimento di sospensione della qualifica.
10. Gli allevamenti di cui al comma 9 sono considerati «con stato
sanitario sconosciuto» ai fini delle rendicontazioni previste
dall'Allegato V della Decisione 2002/677/CE della Commissione del
22 agosto 2002.

Art. 4.
Qualifica sanitaria negli allevamenti da ingrasso e nelle stalle di
sosta
1. La qualifica sanitaria degli allevamenti da ingrasso e delle
stalle di sosta deve essere riportata sul Mod 4 unificato con la
dizione «Allevamento da ingrasso/stalla di sosta Ufficialmente
indenne da Tbc, Brc, Leb».
2. In caso di correlazione epidemiologica con focolai di infezione
in altri allevamenti, o nel caso di lesioni sospette in sede di
macellazione, il Servizio Veterinario locale sospende la qualifica
sanitaria dell'allevamento di provenienza del capo sospetto ed
applica i provvedimenti previsti per gli allevamenti da riproduzione,
di cui all'art. 3 della presente ordinanza.
3. In caso di conferma ufficiale di focolaio si applicano le
disposizioni previste dalla normativa vigente per gli allevamenti
infetti da tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi
ovi-caprina e leucosi.
4. Gli allevamenti da ingrasso e le stalle di sosta, ai fini delle
rendicontazioni previste dall'Allegato II della Decisione 2002/677/CE
della Commissione del 22 agosto 2002 sono valutati come allevamenti
controllabili e sono soggetti al programma di eradicazione per la
tubercolosi, la brucellosi bovina e bufalina, la brucellosi
ovi-caprina e la leucosi .

Art. 5.
Movimentazione per allevamenti da ingrasso e stalle di sosta
1. E' consentita la movimentazione verso allevamenti da ingrasso e
stalle di sosta esclusivamente di animali provenienti da allevamenti
da riproduzione ufficialmente indenni da tubercolosi, ufficialmente
indenni o indenni da brucellosi bovina e bufalina o ovi-caprina e
indenni da leucosi.
2. Gli animali possono essere movimentati soltanto a seguito di
accertamento diagnostico con esito favorevole nei confronti della
tubercolosi se di eta' superiore alle 6 settimane, nei confronti
della brucellosi bovina e bufalina e della leucosi se di eta'
superiore ai dodici mesi, e nei confronti della brucellosi
ovi-caprina se di eta' superiore ai sei mesi, nei trenta giorni
precedenti la spedizione verso l'allevamento da ingrasso.
3. Gli animali provenienti dagli allevamenti da ingrasso devono
essere destinati esclusivamente al macello.

Art. 6.
Tipologia dei controlli per la brucellosi ovi-caprina
1. Per la sorveglianza della brucellosi ovi-caprina in tutti i tipi
di allevamenti, anche in quelli ufficialmente indenni, i Servizi
Veterinari Locali competenti effettuano il prelievo del sangue sul
100% dei capi presenti nell'allevamento di eta' superiore ai sei mesi
ed inviano i campioni entro 48 ore all'Istituto zooprofilattico
sperimentale competente per territorio.
2. L'I.Z.S. sottopone i campioni prelevati alle seguenti prove
diagnostiche, da effettuarsi in parallelo:
a) test di screening con sieroagglutinazione (SAR);
b) esecuzione della Fissazione del Complemento (FDC), su tutti i
capi dell'allevamento anche nel caso in cui la positivita' alla SAR
riguardi esclusivamente un singolo animale dell'allevamento.
3. Entro tre giorni dall'accettazione dei campioni, l'I.Z.S.
competente trasmette gli esiti delle prove di sieroagglutinazione
(SAR) al Servizio Veterinario locale.
4. Entro sette giorni dall'accettazione dei campioni, l'I.Z.S.
competente trasmette gli esiti delle eventuali prove di Fissazione
del Complemento (FDC) al Servizio Veterinario locale.
5. In caso di positivita' alla SAR, ed in attesa dei risultati
della prova di FDC, immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal
ricevimento dei risultati di laboratorio, il Servizio Veterinario
locale competente notifica in via ufficiale al proprietario o
detentore degli animali la sospensione della qualifica sanitaria,
dispone il sequestro fiduciario dell'allevamento, ordina la
distruzione o l'utilizzazione solo per alimentazione animale, previo
trattamento termico all'interno dello stesso allevamento, del latte
proveniente dagli animali risultati positivi alla SAR, nonche' la
raccolta del latte dei capi negativi in contenitori separati,
identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici
dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della
lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 °C per 15
secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.
6. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale, su proposta
del Servizio Veterinario locale, ordina l'abbattimento, da
effettuarsi entro quindici giorni dalla notifica di positivita' al
proprietario o detentore degli animali, di tutti i capi risultati
positivi alla SAR.
7. Per la riacquisizione della qualifica sanitaria negli
allevamenti di cui al comma 5 il Servizio Veterinario competente
effettua un controllo sierologico negativo su tutti gli animali di
eta' superiore ai sei mesi, a distanza di almeno trenta giorni e non
oltre quarantadue giorni dall'abbattimento di tutti i capi risultati
positivi alla SAR e dall'effettuazione delle procedure di
disinfezione nell'allevamento.
8. In caso di positivita' alla FDC il Servizio Veterinario locale
dispone l'apertura del focolaio, applicando le disposizioni previste
dal decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453.

Art. 7.
Tipizzazione dei ceppi batterici
1. L'I.Z.S. territorialmente competente, entro quindici giorni
dall'avvenuto isolamento, invia per la tipizzazione i ceppi dei
batteri della specie Brucella e Mycobacterium rispettivamente al
Centro Nazionale di Referenza per le brucellosi di Teramo e al Centro
Nazionale di Referenza per la Tubercolosi da Mycobacterium bovis di
Brescia.

Art. 8.
Identificazione degli animali da abbattere
1. Immediatamente e non oltre 48 ore dalla notifica ufficiale della
positivita' degli animali al proprietario o detentore, il Servizio
veterinario locale provvede a contrassegnare tutti i capi da
abbattere, inclusi i negativi in caso di abbattimento totale, con un
bolo endoruminale, recante identificazione elettronica da abbinare a
quella della marca auricolare ufficiale, e/o con un marchio
auricolare di colore rosso da applicarsi all'orecchio destro. Tale
marchio auricolare aggiuntivo dovra' essere idoneo a consentire il
prelievo di un frammento cutaneo e conforme a quanto specificato
nell'allegato I del decreto ministeriale 13 ottobre 2004 e successive
modifiche e nell'allegato A, parte 1, della Circolare del Ministero
della salute del 28 luglio 2005 e successive modifiche. La suddetta
marcatura supplementare e' sostitutiva della marcatura a T prevista
dalla normativa previggente.
2. Il Sevizio Veterinario locale competente per l'allevamento
infetto invia i campioni di cute prelevati con la marcatura
auricolare, di cui al comma 1, all'I.Z.S. competente per lo
svolgimento degli accertamenti dell'identita' degli animali, di cui
al comma 2 dell'art. 9, unitamente alla scheda di invio redatta
secondo il modello di cui all'Allegato A della presente ordinanza.

Art. 9.
Tipologia dei controlli sugli animali da inviare al macello
1. Il Servizio Veterinario locale competente per il macello preleva
un campione di pelo, sangue o cute da ogni animale proveniente da un
allevamento infetto da tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina,
brucellosi ovi-caprina e leucosi e lo invia, insieme ai campioni
previsti dall'art. 11 comma 4 della presente ordinanza, all'I.Z.S.
competente per l'allevamento di provenienza per lo svolgimento degli
approfondimenti diagnostici, unitamente alle schede di invio redatte
secondo i modelli di cui agli Allegati C, D, E e F della presente
ordinanza.
2. L'I.Z.S. verifica la corrispondenza genetica dei campioni
ricevuti dal macello con quelli prelevati dal Servizio Veterinario
locale nell'allevamento di provenienza dei capi macellati, di cui
all'art. 8.
3. L'I.Z.S comunica la mancata corrispondenza genetica, di cui al
comma 2, alla Regione, al Servizio Veterinario locale, al Comando
N.A.S. Carabinieri e all'Autorita' giudiziaria.
4. L'I.Z.S. deve inoltre effettuare gli accertamenti necessari ad
escludere la corrispondenza del genotipo dei sieri di piu' animali
provenienti dallo stesso allevamento, al fine di accertare che i
campioni di sangue non appartengano allo stesso animale.
5. Eventuali ulteriori misure, quali l'obbligo del controllo degli
animali nei confronti della tubercolosi, brucellosi bovina e
bufalina, brucellosi ovi-caprina o leucosi prima dell'invio al
macello o durante la macellazione, possono essere prescritte dalla
Task force di cui all'art. 18 della presente ordinanza.

Art. 10.
Macellazione in stabilimenti al di fuori della Regione
1. In caso di assenza o indisponibilita' di adeguati stabilimenti
di macellazione all'interno della Regione, il Ministero della salute
per garantire l'applicazione delle misure straordinarie previste
dalla presente ordinanza, puo' autorizzare il Servizio Veterinario
Regionale al trasporto fuori Regione dei capi da abbattere per la
macellazione in altri stabilimenti.

Art. 11.
Ispezione post-mortem in sede di macellazione
1. Il Servizio Veterinario locale competente per il macello che
esegue la visita ispettiva post mortem su tutti i capi in caso di
riscontro di lesioni tubercolari sospette in capi regolarmente
macellati, preleva i campioni di tessuto (organi e linfonodi) e li
invia all'I.Z.S. competente per lo svolgimento degli approfondimenti
diagnostici unitamente alla scheda di invio redatta secondo il
modello di cui all'Allegato B della presente ordinanza.
2. Il Servizio Veterinario locale entro le 24 ore
dall'effettuazione della visita, trasmette copia della scheda di
invio campione alla Regione e/o all'Osservatorio Epidemiologico
Veterinario Regionale (O.E.V.R.), ed al Servizio Veterinario locale
competente per l'allevamento di provenienza del capo sospetto.
3. Il Servizio Veterinario locale competente entro 48 ore dalla
ricezione della scheda di invio sospende la qualifica sanitaria
dell'allevamento di provenienza del capo sospetto, e adotta i
provvedimenti di cui all'art. 3.
4. Il Servizio Veterinario locale, competente per il macello, in
caso di animali provenienti da allevamenti infetti da tubercolosi,
brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi
preleva i campioni di tessuto (organi e linfonodi) e li invia
all'I.Z.S. competente per lo svolgimento degli approfondimenti
diagnostici unitamente alle schede di invio redatte secondo i modelli
di cui agli Allegati C, D, E e F della presente ordinanza.
5. L'I.Z.S. competente comunica entro 48 ore i risultati degli
esami di laboratorio di cui al comma 1 al Servizio Veterinario locale
competente per il macello ed al Servizio Veterinario locale
competente per l'allevamento.

Art. 12.
Abbattimenti
1. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale, su proposta
del Servizio Veterinario locale, ordina l'abbattimento degli animali
infetti.
2. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale ordina
l'abbattimento totale (stamping out) in un allevamento infetto, su
proposta del Servizio Veterinario locale e sulla base di linee guida
che vengono prescritte dalla Task force di cui all'art. 18.
3. Gli animali devono essere macellati o abbattuti al piu' presto e
comunque non oltre quindici giorni dalla notifica ufficiale degli
esiti dei controlli, o della decisione di effettuare abbattimento
totale, al proprietario o detentore degli animali, effettuata dal
Servizio Veterinario locale.
4. Se il proprietario o detentore non provvede a macellare tutti i
capi nel termine di cui al comma 3, il direttore generale della
Azienda sanitaria locale, su proposta del Servizio Veterinario
locale, ordina l'abbattimento coattivo dei capi rimasti.
5. Nel caso di cui al comma 4 non e' corrisposta l'indennita' di
abbattimento per tutti i capi oggetto del provvedimento e sono carico
del proprietario o detentore tutte le spese relative all'applicazione
delle misure di polizia veterinaria. Il Servizio Veterinario locale
anticipa le spese necessarie all'applicazione delle misure di polizia
veterinaria.

Art. 13.
Indennizzi
1. Ai proprietari o detentori degli animali abbattuti e'
corrisposta una indennita' ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n.
33, secondo le norme e i criteri previsti dal decreto del Ministro
della sanita' 14 giugno 1968 e successive modificazioni, ai sensi
della legge 28 maggio 1981 n 296 ed ai sensi della legge 2 giugno
1988, n. 218.
2. E' esclusa ogni altra forma di indennizzo regionale o locale
diversa da quelle indicate al comma 1, salvo quelle preventivamente
approvate a livello comunitario.
3. I Servizi Veterinari locali comunicano all'AGEA, o agli
organismi pagatori regionali ove esistenti, i nominativi degli
allevatori che non hanno provveduto a macellare i capi nei termini di
cui all'art. 12 comma 3, nonche' in caso di mancata cooperazione con
il Servizio Veterinario locale nell'esecuzione dei piani di
profilassi nazionali.

Art. 14.
Indagini epidemiologiche
1. Il Servizio Veterinario locale invia entro quindici giorni
dall'apertura o chiusura di un focolaio, al Servizio Veterinario
regionale e/o all'O.E.V.R., il Modello 1 Sez. A e Sez. B, previsto
dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e le relazioni
epidemiologiche redatte secondo i modelli di cui agli Allegati G, H,
I e L della presente ordinanza.
2. Le Regioni e/o gli O.E.V.R. inviano relazioni semestrali al
Ministero della salute ed ai Centri Nazionali di Referenza, sullo
stato di avanzamento dei piani di controllo e monitoraggio delle
malattie, allegando, se richiesto, copia delle relazioni
epidemiologiche di cui al comma 1.

Art. 15.
Provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza, alpeggio e pascolo vagante.
1. E' consentita la movimentazione per transumanza, alpeggio e pascolo vagante, esclusivamente di animali provenienti da allevamenti da riproduzione Ufficialmente Indenni da tubercolosi, Ufficialmente Indenni o Indenni da brucellosi bovina e bufalina,brucellosi ovi-caprina e Indenni da leucosi.
2. Gli animali devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico con esito favorevole nei confronti della tubercolosi se di eta' superiore alle 6 settimane, nei confronti della brucellosi bovina e bufalina nei confronti della brucellosi ovi-caprina se di eta' superiore ai sei mesi, e della leucosi, nei trenta giorni precedenti lo spostamento.
3. Il direttore generale della Azienda sanitaria locale ordina il sequestro e l'abbattimento degli animali in pascolo vagante, transumanza o alpeggio privi del modello 4 e degli altri certificati sanitari previsti dal Regolamento di Polizia, con spese a carico del
proprietario o detentore.
4. Tutti gli spostamenti degli animali devono essere comunicati dai Servizi Veterinari locali alla Regione o agli O.E.V.R. entro quindici giorni dalla fine dello spostamento.

Art. 16.
Controlli sul latte e sui prodotti a base di latte

1. Il servizio veterinario locale effettua un controllo mensile su campioni di latte e di prodotti a base di latte, sulla base di linee guida stabilite dalla Task Force di cui all'art. 18, nei caseifici e nelle aziende autorizzate alla vendita diretta al consumatore.
2. Nel caso di riscontro di positivita' ai controlli di cui al comma 1, il Servizio Veterinario locale sospende immediatamente la qualifica sanitaria e l'autorizzazione alla vendita degli allevamenti fornitori o caseifici e procede ad ulteriori accertamenti diagnostici
sulla base di linee guida stabilite dalla Task Force di cui all'art. 18.
3. I controlli sono stabiliti annualmente dalle Regioni, sentito il parere del Ministero della salute e del Centro Nazionale di Referenza per le brucellosi di Teramo.

Art. 17.
Divieto di commercializzazione, detenzione ed utilizzazione di kit per la diagnosi di brucellosi animale
1. E' vietata la commercializzazione, detenzione ed utilizzazione su tutto il territorio nazionale di kit per la diagnosi della brucellosi animale, ad eccezione dei laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dell'Istituto Superiore di sanita'.
Altri laboratori possono essere autorizzati dal Ministero della salute nell'ambito di progetti di ricerca.

Art. 18.
Task force
1. E' istituita presso il dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli Alimenti del Ministero della salute, la Task force permanente per l'indirizzo, il coordinamento e l'attuazione delle misure previste dalla presente ordinanza.
2. La Task force e' costituita da 2 rappresentanti del Ministero della salute, da 1 rappresentante del Centro Nazionale di Referenza per le brucellosi di Teramo, 1 rappresentante del Centro Nazionale di Referenza per la Tubercolosi, 1 rappresentante del Centro Nazionale di Referenza per la leucosi enzootica bovina, 1 rappresentante delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, 1 rappresentante di ciascun Osservatorio epidemiologico veterinario regionale e 1 rappresentante del Comando Carabinieri per la tutela della salute.
3. La Task force puo' organizzare attivita' di formazione diretta agli allevatori e agli operatori del settore.
4. La Task force puo' effettuare ispezioni o audit con il supporto del Comando N.A.S. Carabinieri.

Art. 19.
Commissario ad acta
1. Il Prefetto su proposta del Ministro della salute puo' istituire, in caso di inadempimenti e ritardi nell'applicazione delle misure previste dalla presente ordinanza, un Commissario ad acta con poteri d'intervento straordinario presso i Servizi veterinari locali competenti per territorio.
2. Il Commissario ad acta puo' richiedere supplementi d'indagine alComando N.A.S. Carabinieri competente per territorio ed assicura, avvalendosi delle Forze di Polizia e del Comando N.A.S. Carabinieri, l'abbattimento dei capi e la distruzione dei derivati del latte nel caso in cui le Regioni interessate dovessero incontrare qualsiasi
difficolta' nell'applicazione di tali misure.
3. Per la ripartizione degli oneri di spesa relativi all'abbattimento dei capi e alla distruzione dei derivati del latte di cui al comma 2, si applicano le disposizioni previste dall'art. 12.

Art. 20.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, ivi compreso il veterinario ufficiale, non osservi le prescrizioni previste dalla presente ordinanza, e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' fino al 31 dicembre 2009.

Roma, 14 novembre 2006
Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, Registro n. 5, foglio n. 222

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