IL VETERINARIO NELLA TRACCIABILITA'

La Linea Guida per la disciplina della registrazione e della trasmissione dei dati informativi indispensabili per istituire un sistema di tracciabilità del farmaco veterinario (http://www.anmvioggi.it/files/LINEA%20GUIDA%20TRACCIABILITA'.pdf) inizierà ad essere applicata ai medicinali veterinari destinati ad animali produttori di alimenti, compresi gli equidi, dal 1 ottobre 2010. Dopo 18 mesi, il sistema coinvolgerà anche i farmaci per animali non produttori di alimenti per il consumo umano. Di seguito il dettaglio dei dati che dovranno essere riportati dai liberi professionisti, dai veterinari responsabili di scorte e nel registro dei trattamenti degli animali produttori di alimenti.

Dati registrati da veterinari liberi professionisti
Nell'ambito dell'attività di prescrizione il medico veterinario registra nella ricetta almeno le seguenti informazioni (dati da inserire nella ricetta compilata manualmente e tramite supporto informatico):
1. MEDICO VETERINARIO (come descritto nel modello di, ricetta)
2. N° D'ORDINE DEL MEDICO VETERINARIO
(n. dell'iscrizione all'Ordine provinciale dei veterinari preceduto dalla sigla della provincia)
3. DATA DELLA PRESCRIZIONE
4. TIPOLOGIA DI RICETTA (senza scorta/scorta)
5. DENOMINAZIONE COMMERCIALE. DEL PRODOTTO
6. QUANTITATIVO (tipo e numero di confezioni)
7. SPECIE
8. NUMERO IDENTIFICATIVO/BOX DEGLI ANIMALI DA TRATTARE
(da non indicare se per scorta)
9. POSOLOGIA E DURATA TRATTAMENTO (da non indicare se per scorta)
10. TEMPO DI ATTESA (da non indicare se per scorta)
11. DESTINATARIO (codice aziendale /codice fiscale del destinatario)

Scorte di medicinali veterinari detenute negli impianti di cura , custodia e allevamento degli animali
Ai sensi del decreto legislativo 143/2007 il veterinario responsabile della custodia e dell'utilizzo della scorta deve annotare i dati nel registro di carico e scarico sotto la propria responsabilità.

Dati registrati dal veterinario responsabile della scorta sul registro di carico scarico negli
impianti di allevamento, custodia e cura degli animali
a) Per gli impianti di allevamento, e custodia di animali destinati, alla produzione di alimenti, nel registro delle scorte è necessario indicare per il carico :

  1. DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO 
  2. DATA DI ACQUISTO
  3. N° RICETTA (n° progressivo aziendale/ n° progressivo ricettario)
  4. QUANTITATIVO IN CARICO

Peri dati relativi al n. di lotto ed al fornitore fa fede la documentazione di acquisto. Nel registro delle scorte è necessario indicare per lo scarico :
1. DATA DI SCARICO
2. N° ED IDENTIFICAZIONE DECTITANIMALI TRATTATI
(individuale o box a seconda della Specie)
3. N° DI LOTTO
4. N° CONFEZIONI UTILIZZATE
5. N° CONFEZIONI RESIDUE
Il registro e la relativa documentazione di acquisto nonché le ricette medico veterinarie devono essere conservati per almeno 5 anni dall'ultima registrazione.

b) Per gli impianti di allevamento e custodia di animali non destinati alla produzione di alimenti e per gli impianti di cura è sufficiente conservare per 3 anni la documentazione di acquisto riportante i seguenti dati:
1. DATA DI ACQUISTO
2. DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO

3, N° LOTTO
4. QUANTITATIVO ACQUISTATO

5. FORNITORE

Per quanto riguarda gli, equidi non destinati alla produzione di alimenti la data di. inizio e fine del trattamento deve essere inserita nella prescrizione.
Limitatamente ai farmaci appartenenti alle categorie di cui all'art. 76, comma 3, con confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti, negli impianti di allevamento e custodia di animali di cui alla suddetta lettera b) deve essere effettuato anche lo scarico registrando i dati sopra menzionatě. Per gli ěmpianti di cura, come stabilito dall'art. 84, comma 4, lo scarico è richiesto solo nel caso di medicinali somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti, e viene effettuato annotando il trattamento sul relativo registro e conservando la documentazione per cinque anni.

Registrazione dei trattamenti degli animali destinati alla produzione di giumenti , articolo 15 del decreto legislativo n. 15812006 e successive modifiche
Fatti salvi gli obblighi di registrazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 158/2006 (registro per le sostanze androgene, estrogene, gestagene e beta - agoniste), i proprietari ed i responsabili degli animali destinati alla produzione di alimenti, inclusi gli equidi DPA, devono tenere un registro dei trattamenti sul quale annotare:

1. DATA E NUMERO DELLA PRESCRIZIONE (in. caso si impiego di medicinali veterinari della scorta, individuare gli animali trattati.)
2. DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO
3. DATA INIZIO TRATTAMENTO
4. DATA FINE TRATTAMENTO
5. GESTIONE DELLE RIMANENZE

L'annotazione dei dati di cui ai punti 1, 2 e 5 sono a carico del veterinario. Il proprietario ed il responsabile degli animali annotano entro 24 ore la data di inizio e fine trattamento. Il quantitativo dě medicinale veterinario acquistato, il nome del fornitore e l'identificazione dell'animale se presenti nella ricetta medico veterinaria non devono essere riportati nel registro dei trattamenti, l'allevatore inoltre può omettere di indicare nel registro la data di inizio e fine trattamento se riportata nella ricetta medico veterinaria. Il registro e la relativa documentazione di acquisto nonché le, ricette medico veterinarie devono essere conservati per almeno 5 anni dall'ultima registrazione. E' consentito unificare il registro delle scorte con quello dei trattamenti ed utilizzare un registro su supporto informatico analogamente con quanto avviene in materia. di anagrafe zootecnica.

Registrazione dei trattamenti farmacologici con le sostanze essenziali di cui al Regolamento (CE) n.1950/2006 negli equidi DPA
In caso di trattamenti con le sostanze essenziali degli. equidi DPA, il veterinario responsabile inserisce nella parte III della sezione IX del passaporto dell'animale le informazioni richieste in merito al medicinale veterinario impiegato.

fonte ANMVIOGGI

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