IDENTIFICAZIONE EQUIDI, REGOLE UE DAL 2009

Il Regolamento (CE) n. 504/2008 del 6 giugno 2008 - recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi - disciplina l'identificazione degli equidi nati o immessi in libera pratica nella Comunità Europea.

Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione sulla GUCE (L 149 - 7 giugno 2008) e si applicherà obbligatoriamente a tutti gli Stati Membri dal 1 luglio del 2009.

Gli equidi nati entro il 30 giugno 2009 e identificati entro tale data in conformità delle precedenti decisioni 93/623/CEE o 2000/68/CE sono considerati identificati in conformità del presente regolamento. Gli equidi nati entro il 30 giugno 2009, ma non identificati entro tale data in conformità delle citate decisioni dovranno essere identificati secondo le previsioni del nuovo Regolamento. Le decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE collegano l'identificazione degli equidi ai movimenti degli animali, mentre nella normativa comunitaria relativa ad altri animali d'allevamento, questi sono identificati indipendentemente dai loro movimenti, tra l'altro ai fini di lotta contro le malattie. Questo doppio sistema, per gli equidi d'allevamento e da reddito da una parte e per gli equidi registrati dall'altra, può avere come conseguenza l'emissione di piů documenti d'identificazione per uno stesso animale; questo può essere evitato, osserva la Commissione, soltanto applicando sull'animale un marchio indelebile, ma non necessariamente visibile, all'atto della prima identificazione.

Il sistema di identificazione degli equidi previsto dal nuovo Regolamento si compone dei seguenti elementi: a) un documento di identificazione (passaporto) unico valido a vita; b) un metodo che permetta di stabilire un nesso univoco tra il documento di identificazione e l'equide; c) una base di dati nella quale sono registrati, sotto un numero di identificazione unico, gli elementi dell'identificazione dell'animale per il quale un documento di identificazione è stato rilasciato a una persona registrata in tale base di dati.

Gli equidi nati nella Comunità sono identificati per mezzo di un documento («documento di identificazione» o «passaporto ») unico conforme al modello in forma di stampato figurante nell'allegato I; è rilasciato per tutta la durata di vita dell'equide da una organizzazione o associazione ufficialmente approvata o riconosciuta dallo Stato Membro interessato, inserita in un elenco pubblicato in un sito Internet accessibile a tutti.
Un'opzione aggiuntiva al documento di identificazione potrà essere rappresentata dalla "carta intelligente", una carta in plastica con chip incorporato per gli equidi movimentati all'interno di uno stesso Stato Membro

Quanto al metodo di identificazione, la Commissione osserva che i dispositivi elettronici («transponder») degli equidi sono già largamente utilizzati a livello internazionale e questa tecnologia deve essere utilizzata per creare uno stretto legame tra l'equide e il mezzo di identificazione. è quindi opportuno che gli equidi siano muniti di un transponder, ma occorre tuttavia prevedere la possibilità di utilizzare metodi alternativi per la verifica dell'identità dell'animale, purché tali metodi offrano garanzie equivalenti nei riguardi del rischio che per uno stesso animale siano rilasciati piů documenti di identificazione. All'animale viene attribuito un codice UELN (Universal Equine Life Number), un codice unico a vita, alfanumerico a quindici cifre contenente informazione sull'equide e sulla base dati.

La responsabilità dell'identificazione spetta in primo luogo al detentore, dato che secondo le legislazioni comunitaria e nazionali il proprietario di un equide non è necessariamente la persona che ne ha la piena responsabilità.

Gli Stati membri definiscono le qualificazioni minime richieste per l'impianto del transponder o designano la persona o la professione abilitata. Il transponder è impiantato per via parenterale in condizioni di asepsi tra il margine posteriore dell'occipitale e il garrese, a metà del collo, nella zona del legamento nucale. L'autorità competente può tuttavia autorizzare l'impianto del transponder in un altro punto del collo dell'equide, purché in tal caso l'impianto non nuoccia al benessere dell'animale e non aumenti il rischio di migrazione del transponder.

Regolamento (CE) n. 504/2008:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:149:0003:0032:IT:PDF

Comunicato della commissione europea:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/905&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Autore / Fonte:

ACCESSO ALLA SEDE DELL’ORDINE

In ottemperanza alle diverse Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 gli uffici della sede dell’Ordine rimarranno accessibili al pubblico solo per appuntamento.
In caso di necessità si invita ad inoltrare una mail all'indirizzo segreteria@ordineveterinaribari.it indicando il proprio nominativo, il motivo della richiesta d’accesso e un numero di telefono attivo.
Per le informazioni di segreteria è attivo il numero telefonico 3516260167 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì e il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Il lavoro di segreteria sarĂ  comunque svolto in modalitĂ  smart working.