CORSE DI CAVALLI, MINSAL PUBBLICA L'ORDINANZA

Il 22 luglio, il sottosegretario alla Salute Francesca Martini ha presentato un'ordinanza (Ordinanza contingibile ed urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati) per disciplinare e regolamentare le numerose manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. Il testo è pubblicato sul sito del ministero.

L'ordinanza durerà 2 anni (anche se le linee guida arriveranno entro 6 mesi) e a breve "si riverserà in un disegno di legge". "Questa ordinanza, volutamente leggera perché deve adattarsi a contesti diversi - spiega Martini - colma un vuoto normativo che alla fine ha prodotto morti e feriti, e interviene con un valore etico forte". L'entrata in vigore è prevista entro il mese di agosto.

Manifestazioni autorizzate
Articolo 1 - 1. Le manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste riconosciute nonché da Associazioni o enti riconosciuti dal CONI, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per i cavalli, in conformità alle previsioni di cui all'allegato alla presente ordinanza.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1, a tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, devono essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica del comitato organizzatore e previo parere favorevole della Commissione Comunale o Provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 625, integrata da un veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell'allegato alla presente ordinanza. Detta Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali di cui all'allegato alla presente ordinanza.

Disposizioni per i cavalli e i fantini
Articolo 2 - 1. E' vietato utilizzare per le manifestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, cavalli di età inferiore ai quattro anni.
2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine, di cui agli articoli 544 - bis, 544 - ter, 544 - quater, 544 - quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione, nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.
3. E' vietato l'uso degli aiuti in modo improprio o eccessivo tale da provocare sofferenza all'animale.
4. Il comitato organizzatore è responsabile dell'applicazione del presente articolo.

Sostanze ad azione dopante
Articolo 3 - 1. E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante.
2. Sono da intendersi sostanze ad azione dopante quelle considerate tali dagli organismi tecnico - sportivi di riferimento UNIRE, FISE, FEI.
3. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, emana le linee guida volte alla prevenzione ed al controllo del doping con modalità a campione.

fonte ANMVIOGGI

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