BOCCONI AVVELENATI, IN VIGORE LA NUOVA ORDINANZA

Rilevato il persistere del fenomeno relativo alla uccisione di animali mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito urbano, che extraurbano, il Ministero della Salute ha prorogato e rafforzato l'ordinanza ministeriale sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (Ordinanza 14 gennaio 2010 Proroga e modifica dell'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati» http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-10&task=dettaglio&numgu=33&redaz=10A01779&tmstp=1265878657435).

Il nuovo provvedimento, in vigore dal 10 febbraio per 24 mesi dalla pubblicazione in GU, modifica principalmente l'articolo 1 (Finalità) inserendo il "materiale esplodente" fra le sostanze, tossiche o nocive, vietate e modificando le disposizioni sulla segnalazione del decesso: in base alla nuova ordinanza "Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare il caso alle autorita' competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto". (Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente).

Il Ministero rileva episodi "sempre piů frequenti di mortalità tra la fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell'ambiente, con conseguenti rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via di estinzione". Inoltre, la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi, rappresenta un serio rischio per la popolazione e per l'ambiente.Pertanto, la nuova ordinanza dettaglia ulteriormente le operazioni di derattizzazione e disinfestazione a cura delle ditte specializzate, prevedendo per queste ultime precise disposizioni per la bonifica e l'impiego di rodenticidi.

L'Ordinanza 14 gennaio 2010 abroga la disposizione in base alla il medico veterinario poteva emettere diagnosi autonoma, senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio, a seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale.
Gli esiti delle analisi eseguite dall'IZS, in caso di positività, dovranno essere comunicati anche al Sindaco, il quale dovrà dare disposizioni per l'apertura di una indagine( indagine precedentemente prevista solo a seguito di una diagnosi di sospetto avvelenamento comunicata dal medico veterinario).

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1846_allegato.pdf

http://www.anmvioggi.it/files/ORDINANZA%2019%20MARZO%202009.pdf

Autore / Fonte:

ACCESSO ALLA SEDE DELL’ORDINE

In ottemperanza alle diverse Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 gli uffici della sede dell’Ordine rimarranno accessibili al pubblico solo per appuntamento.
In caso di necessità si invita ad inoltrare una mail all'indirizzo segreteria@ordineveterinaribari.it indicando il proprio nominativo, il motivo della richiesta d’accesso e un numero di telefono attivo.
Per le informazioni di segreteria è attivo il numero telefonico 3516260167 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì e il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Il lavoro di segreteria sarĂ  comunque svolto in modalitĂ  smart working.