BLUE TONGUE, MODIFICATO IL REGOLAMENTO 1266/2007

Con il Regolamento (CE) n.123/2009 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:040:0003:0006:IT:PDF)del 10 febbraio 2009, la Commissione Europea ha introdotto modifiche al Regolamento (CE) n.1266/2007 per quanto riguarda le condizioni relative ai movimenti di animali all'interno della stessa zona soggetta a restrizioni e le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita per gli animali di cui alla direttiva 2000/75/ce

Le nuove disposizioni, consentono agli Stati membri, sulla base dei risultati di una valutazione dei rischi che deve tenere conto di sufficienti dati epidemiologici, di delimitare una parte della zona di protezione come area a rischio ridotto, ossia "zona soggetta a restrizioni, in cui è praticata la vaccinazione, senza circolazione del virus della febbre catarrale di un sierotipo specifico o di sierotipi specifici".

Attualmente i movimenti di animali da una parte di una zona soggetta a restrizioni in cui è praticata la vaccinazione  non vi è circolazione del virus verso un'area esterna alla zona soggetta a restrizioni sono autorizzati in base alle stesse condizioni applicate per i movimenti di animali da una zona soggetta a restrizioni in cui vi è circolazione del virus a un'area al di fuori della zona soggetta a restrizioni.

Tuttavia, visto il livello di rischio relativamente basso dei movimenti di animali da una parte di una zona soggetta a restrizioni in cui è praticata la vaccinazione e non vi è circolazione del virus, è appropriato autorizzare tali movimenti in base a condizioni meno rigorose riguardo al test di identificazione del virus necessario per determinate categorie di animali vaccinati.

Uno Stato membro che intende delimitare una parte di una zona di protezione come "area a rischio ridotto" deve  notificare tale intenzione alla Commissione.

fonte ANMVIOGGI

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