ANAGRAFE EQUINA, IN VIGORE IL NUOVO DECRETO

Le Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15 legge 1° agosto 2003 n. 200) sono entrate in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo scorso.

Le nuove  Linee Guida abrogano il decreto ministeriale del 5 maggio 2006, ma, "nelle more della approvazione del nuovo manuale operativo" lasciano in vigore, le norme previste nel manuale operativo approvato con decreto ministeriale 9 ottobre 2007.

Perché un nuovo decreto? Le precedenti linee guida non erano aggiornate al Regolamento (CE) n. 504/2008 e non consideravano la necessità di evitare la doppia emissione di documenti di identificazione, e di consentire un collegamento tra il documento di identificazione e l'equide identificato e che esso sia identificato mediante l'applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale.

Numerosi i rimandi a successivi provvedimenti attuativi, fra i quali spicca la definizione degli aspetti sanitari connessi all'anagrafe, quel sistema di identificazione e di registrazione degli equidi ( tutti "i mammiferi solipedi selvatici o domestici di tutte le specie del genere Equus della famiglia Equidae e i loro ibridi") la cui organizzazione e gestione viene confermata in capo all'UNIRE.

Il decreto è emanato dal Ministero delle Politiche Agricole di concerto con il Ministero della Salute per le finalità sanitarie dell'anagrafe degli equidi, che, in primo luogo, sono appunto la tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico, con la costituzione di una rete di epidemiosorveglianza. I contenuti e le modalita' relative agli aspetti sanitari saranno stabiliti con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di natura non regolamentare, da adottare entro 180 giorni dall'effettiva attivazione della banca dati degli equidi.

L'anagrafe ha anche lo scopo di dare una tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico, fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni di equidi e consentire un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto; assicurare la regolarita' nelle corse dei cavalli nonche' garantire efficienza ed efficacia nella gestione dei controlli sulle corse stesse e infine prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato.

Le procedure operative di attuazione del decreto saranno definite con un apposito manuale operativo, comprensivo della necessaria modulistica, da emanarsi entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza Stato Regioni.

Ogni Servizio veterinario delle aziende sanitarie e' connesso alla BDE secondo modalita' definite dal manuale operativo, in base al quale mette a disposizione della BDE e registra ed aggiorna nella stessa banca dati, per il tramite della BDN, le informazioni relative alle aziende. Il Servizio veterinario utilizza i dati contenuti nella BDE per ogni attivita' finalizzata ai controlli sanitari; verifica e controlla i registri di carico e scarico e il sistema di identificazione e registrazione degli equidi applicato nell'azienda.

Rimandano al manuale operativo anche le modalità con cui ogni APA è connessa alla BDE. L'APA rilascia e vidima il documento d'identificazione individuale dell'equide; e' responsabile, per le operazioni da essa svolte, dell'identificazione e registrazione degli animali nella BDE secondo le modalita' riportate nel manuale operativo; registra nella BDE le informazioni relative alle nascite e alle morti, alla dichiarazione di destinazione finale, alle movimentazioni, alle introduzioni da Paesi membri e alle importazioni da Paesi terzi; registra nella BDE il furto e lo smarrimento di animali, dei passaporti e dei microchip; stampa da sistema e rilascia il passaporto nonche' stampa e rilascia il duplicato del passaporto smarrito e/o oggetto di furto entro quattordici giorni dalla data di notifica dell'evento.

 

Fra i provvedimenti di futura adozione figura anche l'istituzione con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestale di un comitato tecnico di coordinamento con il compito di apportare modifiche alle linee guida, "anche in funzione dell'evoluzione della normativa comunitaria concernente la politica agricola comune in materia zootecnica, e predispone il manuale operativo e le eventuali modifiche.

Del tutto assenti nel Comitato le rappresentanze della sanità, circostanza per la quale la Fnovi ha già esposto le proprie rimostranze.

WWW.ANAGRAFEEQUIDI.IT

fonte ANMVIOGGI

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