ALBO, TRASFERIMENTO CON AUTOCERTIFICAZIONE

La FNOVI ha diramato una circolare di chiarimenti sulla modalità di iscrizione all'Albo per trasferimento ad altra provincia. è infatti nella facoltà dell'iscritto in un Albo provinciale di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della provincia dove ha trasferito o intende trasferire la propria residenza o la propria attività. Nell'ipotesi di iscrizione per trasferimento da altro Ordine dei medici veterinari italiano la legge prevede che a corredo della domanda debba essere prodotto un certificato (cosiddetto "nulla osta" - in bollo), rilasciato all'instante dal Presidente dell'Ordine nel cui Albo l'interessato si trova iscritto. Le vigenti disposizioni consentono tuttavia sostituire il certificato di "nullaosta" avvalendosi dell'istituto delle dichiarazioni sostitutive.

L' autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. L'Ordine che riceve la comunicazione di avvenuta iscrizione con ricorso alla "autocertificazione" non deve in alcun caso deliberare il "nulla osta" ma soltanto deliberare la cancellazione dall'Albo.

L'Ordine in sede di cancellazione, dovrà verificare: che il soggetto non sia, da parte dello stesso Ordine, sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dall'esercizio della professione; che sia in regola con il pagamento dei contributi dovuti al medesimo Ordine. Ove non si rilevino irregolarità, l'Ordine dovrà deliberare la cancellazione dell'interessato dal proprio Albo per avvenuto trasferimento di iscrizione; in caso contrario non potrà procedere alla cancellazione e ne dovrà tempestivamente informare l'Ordine presso il quale l'interessato ha richiesto e ottenuto l'iscrizione per trasferimento, il quale Ordine dovrà immediatamente denunciare il caso alla competente autorità giudiziaria - essendo il rilascio di dichiarazioni non veritiere punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia - e annullare la già deliberata iscrizione con effetto dalla data della stessa.

Dovranno, invece, essere effettuati esclusivamente da parte dell' Ordine di nuova iscrizione, e nell'ambito di normali controlli, anche a campione, gli accertamenti relativi a quanto dichiarato in "autocertificazione" in merito a: eventuali procedimenti penali, o per l'applicazione di misure di sicurezza, pendenti a carico dell'interessato regolarità dei versamenti dei contributi all'ENPAV; eventuali procedimenti disciplinari avviati o eventuale sospensione dall'esercizio della professione disposta, a carico dell'interessato, dalla Federazione Nazionale degli Ordini o dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS). (per la consultazione integrale della circolare: www.fnovi.it)

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